Sommario di Ottobre 1999

· USURA: PUBBLICATI IN SUPPLEMENTO GLI ATTI DELLA VIDEOCONFERENZA DI GIUGNO
· IL LEASING MOTORE E SINTOMO DELLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA EUROPA
· MILLENIUM BUG E LEASING
· POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE: SI PU0' RIPARTIRE…
· DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI
· SCADENZARIO FISCALE 1999
· CIRCOLARI
· RIUNIONI
USURA: PUBBLICATI IN SUPPLEMENTO GLI ATTI DELLA VIDEOCONFERENZA DI GIUGNO


Al di l� del tempo tecnico che � stato necessario per dare alle stampe gli atti della Video conferenza di giugno, cade proprio al momento giusto il pubblicare oggi, a distanza di solo pochi mesi dall'incontro ma con una curva dei tassi a medio-lungo termine ormai tutta in ripida salita, le opinioni espresse da magistrati e parlamentari secondo le quali le operazioni, ancorch� originariamente stipulate a tasso fisso, si dovrebbero man mano adeguare al ribasso ai nuovi tassi soglia man mano vigenti. E' il momento giusto perch� sono di tutti i giorni i consigli dei commentatori e degli esperti economici che invitano la clientela a valutare con grande interesse operazioni di indebitamento a tasso fisso perch� in questo momento ci sono paure ed aspettative per un possibile futuro rialzo degli stessi. Perch� se fossero del tutto prevalse le impostazioni demagogiche che abbiamo sentito nei mesi scorsi, le operazioni a tasso "fisso" oggi sul mercato non ci sarebbe pi� nessuno a offrirle ancora…
 
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IL LEASING MOTORE E SINTOMO DELLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA EUROPA


In occasione della riunione del Delphi Leasing del 4 ottobre scorso, Piero Biagi, Presidente del Comitato Statistiche Leaseurope, ha anticipato i principali risultati di uno studio sul mercato europeo del leasing che fornisce finalmente una serie di indicatori macro-economici utili ad una quantificazione oggettiva del contributo del settore leasing all'economia della Comunit� Europea. Il volume complessivo dello stipulato leasing nei 17 Paesi oggetto d’indagine dovrebbe raggiungere a fine '99 la ragguardevole cifra di circa 155-160 miliardi di euro. Un mercato in crescita che sembra per altro confermare anche quest'anno il pi� che positivo incremento (+ 15 %) registrato nel 1998. Un segnale importante perch� conferma come la buona dinamica del prodotto leasing che stiamo registrando in Italia non � dovuta solo ad una favorevole congiuntura nazionale.
In termini di presenza sul mercato (cfr. tab.1), le societ� di leasing facenti riferimento a Leaseurope sono circa 1.000, con una proporzione media di circa un operatore leasing per ogni 14 banche. Tutt'altro che marginale anche la dimensione del numero complessivo di occupati diretti nel settore, che si aggira tra le 30.000 e le 40.000 unit�.



Tab. 1 - Alcuni dati sulla dimensione e l’andamento del settore Leasing in Europa

Operatori leasing

1.000

Occupati nel settore

30-40.000

Nuovi contratti 1998

137 miliardi di Euro

Incremento '98-'97

14,7%

Incremento '99-'98 (primi sei mesi dell’anno)

15,3%

Nuovi contratti 1999 (stima)

155-160 miliardi di Euro



Il peso del leasing, pur assumendo valori diversi a seconda del grado di maturit� del settore e del contesto legislativo e fiscale di ciascun Paese, � rilevante in tutte le economie nazionali analizzate. Assumendo ad esempio come indicatore del peso del leasing il rapporto percentuale fra gli investimenti realizzati in leasing ed il PIL, si ricava una media europea dell'ordine dell' 1,7%. Si tratta di una percentuale assolutamente significativa e per rendersene conto basta confrontarla con l’incidenza di altri settori pi� noti dell’economia: ad esempio, in Paesi europei quali Germania, Regno Unito e Svezia il peso del leasing risulta addirittura superiore al peso del settore agricolo !
Il valore pi� alto dell’incidenza del leasing sul PIL � quello registrato dalla Repubblica Ceca (4,1%), seguita dal Regno Unito (2,8%), Portogallo (2,8%) e Irlanda (2,6%) – cfr. fig.1.
Un altro indicatore utile a indicare il grado di diffusione del leasing nei diversi Paesi, � stato individuato nel "leasing pro-capite". Esso � risultato in media pari a 312 euro; cifra che sale a quasi 700 euro se si rapporta il volume dello stipulato leasing alla sola forza-lavoro. I valori pi� alti sono registrati in Regno Unito e Irlanda, dove il mercato leasing � considerato "maturo" e dove � consolidata da tempo la diffusione del prodotto fra le imprese ed i consumatori. In questi Paesi il leasing pro-capite per anno risulta superiore a 1.000 euro (cfr. fig.2). Le economie in transizione dei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale registrano, invece, volumi pi� bassi (93 euro la Polonia e 196 l’Ungheria).
Passando infine al parametro comunemente pi� utilizzato per valutare la rilevanza del leasing, la penetrazione media del leasing sul totale degli investimenti si attesta in Europa intorno al 9,4%; percentuale che sale al 19,1% laddove ci si riferisca esclusivamente al leasing ed agli investimenti mobiliari (cfr. Tab.2).

Tab.2 - Dati riferiti al 1998

Classifica dei primi 5 Paesi Leaseurope per stipulato leasing

Penetrazione % del leasing sul totale degli investimenti

Penetrazione % del leasing mobiliare sul totale dei beni mobiliari

Germania

8,3

18,7

Regno Unito

16,6

33,6

Francia

8,3

15,5

Italia

9,7

12,6

Austria

7,9

15,0

Media 17 Paesi Leaseurope

9,4

19,1



Interessanti considerazioni sono infine emerse dallo studio della correlazione esistente da un lato tra la crescita del leasing e quella del PIL, e, dall'altro, tra il peso del leasing sul PIL e il tasso di occupazione. Entrambi sembrano dimostrare che laddove il leasing � sano e dinamico, l'economia del paese � in crescita e viceversa. Se dunque il leasing sia un fattore di sviluppo o un sintomo dello stesso ovvero tutte e due le cose, non siamo certo in grado di dirlo e forse non � neanche poi cos� importante: quello che � importante � constatare come leasing e sviluppo vadano sempre a braccetto insieme nella stessa direzione…
 
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MILLENIUM BUG E LEASING


Questo il tema del Leasing Forum tenutosi a Milano lo scorso 30 settembre alla presenza di una cinquantina di rappresentanti delle Associate. Anzitutto � stata presentata dai rappresentanti della Iris Tecnologies, una societ� di consulenza particolarmente attiva sullo Y2K, una dettagliata e completa panoramica sulle problematiche informatiche connesse all'anno 2000. Panoramica che, dall'esame delle difficolt� dei piani di intervento particolari di ciascuna azienda, � stata poi allargata a tutto il sistema creditizio e finanziario grazie alla relazione presentata da due rappresentanti della Banca d'Italia che hanno in particolare illustrato le risultanze del monitoraggio avviato gi� dallo scorso anno dall'Organo di Vigilanza. L'occasione � stata utile anche per sviluppare un approfondimento sui risvolti giuridici del Millenium Bug, affidato al nostro Avv. La Torre: un intervento molto originale nonostante la carenza di giurisprudenza sull'argomento dal quale abbiamo tratto gli spunti pi� interessanti per gli operatori leasing.
di Massimo R. La Torre


1. La natura giuridica del rischio "Anno 2000" ed il conseguente regime di responsabilit� civile.
Il rischio "Anno 2000", meglio noto come "millenium bug", deriva essenzialmente dal fatto che per esigenze di riduzione di costi e di spazio informatico tutti i programmi per elaboratore creati negli anni '70 e '80 prevedevano l'indicazione dell'anno mediante le sole due ultime cifre e non anche mediante l'indicazione del secolo e del millennio. Da ci� scaturisce che allo scadere del 1� gennaio 2000 tali programmi potranno interpretare le ultime due cifre come riferite al 1900 anzich� al 2000, con il conseguente effetto di non potere utilizzare in maniera corretta il programma e conseguentemente il computer.
A questo punto la domanda �: quid iuris? Le tesi che al riguardo sono state avanzate sono tre:
  1. il virus dell'anno 2000 � un vizio o una mancanza di qualit� promessa del software, poich� "la programmazione � stata eseguita in modo da non garantire l'idoneit� alla funzione per la quale era stata commissionata o in vista della quale il programma gi� realizzato � stato acquistato";
  2. il problema anno 2000 non � un vizio o una mancanza di qualit� del software, ma semplicemente un limite delle capacit� elaborative del programma noto ed accettato da tutti al fine di risparmiare ed ottimizzare lo spazio disco di memoria;
  3. il software affetto dal virus dell'anno 2000 � un "prodotto difettoso" ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n.224, da cui discende una responsabilit� oggettiva del produttore derivante dall'affidamento di buon funzionamento creato presso il pubblico.
In sostanza le prime due tesi sono in aperto contrasto tra di loro, mentre la terza suggerisce una soluzione nuova e diversa, ma che deve essere per� opportunamente contemperata.
1.1 Il virus "Anno 2000" come vizio o mancanza di qualit� promessa del software.
La prima tesi parte dall'assunto che il virus anno 2000 non fosse noto agli utilizzatori del software e dipenda quindi esclusivamente da un errore evitabile del soggetto che lo ha realizzato, che sul piano giuridico si traduce in un vizio del programma o in una sua mancanza di qualit�, che produce differenti conseguenze giuridiche a seconda della fattispecie contrattuale che si va ad analizzare.
Cessione di software
Il contratto con cui si cedono i diritti di sfruttamento del software � assimilabile ad una compravendita mediante la quale si trasferisce definitivamente la propriet� sul bene immateriale con il conseguente sfruttamento dello stesso mediante la sua riproduzione. In tal caso, possono trovare quindi applicazione il regime della responsabilit� per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. ovvero quello previsto per la mancanza delle qualit� promesse ex art. 1497 c.c., che attribuiscono all'acquirente, oltre al diritto ad ottenere il risarcimento del danno, la possibilit� di chiedere la risoluzione del contratto o, in caso di vizi, la quanti minoris, ossia la riduzione del corrispettivo.
Come si fa giustamente rilevare, la linea di demarcazione tra le due ipotesi � evanescente dato che in entrambi i casi il presupposto legale per l'azionabilit� dei due rimedi � dato dalla inidoneit� della cosa all'uso cui � destinata.
Il problema che per� si pone � un altro e riguarda i ristretti termini per far valere tali pretese ai sensi dell'art. 1495 c.c., che rendono praticamente teorica una eventuale tutela, posto che l'azione si prescrive entro l'anno dalla consegna e deve essere denunciata, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta del vizio o della mancanza della qualit� promessa.
Licenza d'uso del software
Il contratto mediante il quale solitamente il software viene posto in circolazione � la "licenza d'uso", che secondo taluni deve essere ricondotto nel modello negoziale della locazione, con la conseguente applicabilit� dell'art. 1578 c.c. in base al quale il locatore risponde dei vizi della cosa locata, potendo il conduttore, rectius il licenziatario, chiedere in qualsiasi momento la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo ed il risarcimento del danno, posto che la relativa azione non � assoggettata a nessun termine di prescrizione o di decadenza.
Sviluppo di software
Con il contratto di sviluppo di software il cliente ordina la realizzazione di un programma personalizzato per le proprie esigenze. In questo caso, si deve valutare se tale contratto debba farsi rientrare nello schema dell'appalto o in quello del contratto d'opera.
Si ha il contratto d'opera se il fornitore non � un imprenditore; il prestatore d'opera � un lavoratore autonomo che assume un'obbligazione di mezzi e non garantisce un risultato, per cui risponde per inadempimento soltanto in caso di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.
Si ha invece il contratto di appalto se il fornitore � un imprenditore, il quale con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.) assume l'obbligo del risultato, rispondendo ai sensi dell'art. 1667 c.c. per difformit� e vizi dell'opera. In questo caso la denuncia deve essere fatta, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive entro due anni dalla consegna dell'opera.
1.2 Il problema "Anno 2000" come limite delle capacit� operative del programma
Se si parte invece dall'assunto che il problema di funzionamento relativo all'anno 2000 era, invece, perfettamente noto fin dall'origine a tutti gli operatori informatici ed a tutti gli utilizzatori, i quali consapevolmente hanno accettato le modalit� di programmazione riguardanti l'indicazione delle sole due ultime cifre dell'anno, si ha che il millenium bug non pu� essere considerato un vizio di programmazione o una mancanza di qualit� del software, ma una semplice "limitazione delle capacit� operative dello stesso, espressamente o implicitamente, accettata dall'utilizzatore nel momento in cui ha sottoscritto il contratto di cessione o di licenza d'uso del software oppure ne ha commissionato lo sviluppo ad hoc sulla base di caratteristiche tecniche ben definite".
Secondo questa tesi, soltanto i "piccoli utilizzatori" di software, quali i consumatori o le piccole imprese private, potrebbero non aver avuto contezza del problema dell'anno 2000. Ma si tratta anche di soggetti fruitori di programmi standardizzati che dovrebbero aver gi� provveduto alla loro sostituzione o al loro aggiornamento.
Da tali assunti emergerebbe, quindi, che le software house non hanno alcuna responsabilit� in merito agli eventi pregiudizievoli che potranno verificarsi nei prossimi anni a seguito del mancato o errato funzionamento del programma per difetti di datazione.
1.3 Il software affetto dal virus "Anno 2000" come "prodotto difettoso"
Secondo un'altra dottrina, la massificazione dei rapporti collegata alla produzione di prodotti standardizzati e di massa ha portato ad una evoluzione della disciplina della responsabilit� civile derivante dalla presenza di vizi o mancanza di qualit� dei beni, arrivando a tutelare anche le aspettative d'uso e di efficienza da parte dei consumatori, mediante la previsione di una responsabilit� diretta ed oggettiva del produttore, riconoscendo ai soggetti danneggiati non solo la possibilit� di risolvere il contratto o di ottenerne una riduzione del corrispettivo, ma anche la possibilit� di ottenere dal produttore l'eliminazione dei vizi e difetti in analogia a quanto previsto dalla garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. in tema di vendita, o ex art. 1668 c.c. in tema di appalto.
Questa tutela � stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224 che ha recepire la direttiva 85/374/CE, ed in particolare dall'art. 5 che ha tipizzato il danno da prodotto difettoso, che si ha quando il prodotto non offre la sicurezza che ci si pu� legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui quelle espressamente previste dal 1� comma, ovvero quando non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri prodotti della medesima serie.
In questo modo si � introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'ipotesi di responsabilit� extracontrattuale del produttore, fondata sulla difettosit� del prodotto messo in circolazione e sul nesso di causalit� tra prodotto e fatto dannoso. Pertanto, � sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso di causalit� tra il danno subito ed il difetto di funzionamento del prodotto acquistato per far scattare la responsabilit� oggettiva extracontrattuale del produttore.
Da ci� scaturisce che la codificazione nel nostro ordinamento giuridico del c.d. "danno da prodotto", tipico della civilt� industriale, ha comportato il superamento degli schemi tradizionali della responsabilit� da contratto o da illecito civile, "dando vita ad una nuova figura di responsabilit� da affidamento detta pure responsabilit� da contatto intermedia tra il contratto ed il tort".
Ai sensi degli artt. 13 e 14 d.p.r. n. 224/88, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identit� del responsabile; e si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunit� ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno, salvo gli effetti interruttivi delle azioni promosse nel frattempo.
Trasportando tali considerazioni nel campo delle responsabilit� a seguito del millenium bug, se ne deve per� contemperarne la portata avuto riguardo a quelle circostanze di fatto espressamente elencate nell'art. 5 del d.p.r. n. 224/88 ed in particolare a quella di cui alla lettera c) del 1� comma, che riguarda il tempo in cui il prodotto � stato messo in commercio.
Pertanto, posto che tale normativa, per espressa previsione fatta dal legislatore, non trova applicazione ai prodotti messi in circolazione prima del 30.7.1988 (art. 16), il software affetto dal virus dell'anno 2000 non potr� essere considerato un prodotto difettoso se nel momento in cui � stato posto in circolazione, successivo a tale data, un tale difetto non costituiva un vizio di progettazione, ma era comune a tutti gli altri prodotti del medesimo tipo che in quel periodo venivano offerti al pubblico. E' quindi necessario verificare da quale anno le software house hanno cominciato a produrre programmi con l'anno espresso in 4 cifre anzich� 2, per valutare la difettosit� o meno del singolo programma con la conseguente responsabilit� del produttore.
A quest'ultimo riguardo, si ricorda che ai sensi del 4� comma dell'art. 3, � sottoposto alla stessa responsabilit� del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attivit� commerciale, importi nella Comunit� un prodotto per la vendita, la locazione finanziaria o qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Rischio "Anno 2000" e attivit� di leasing.
Il problema del millenium bug riguarda le societ� di leasing sotto il duplice aspetto di concedenti di beni in leasing e di fruitori-utilizzatori di prodotti informatici.
Per quest'ultimo aspetto � necessario verificare immediatamente l'assenza del virus Y2K per evitare di creare disguidi che possano creare danni alla clientela o ai terzi, per i quali, come si � visto, non sempre pu� operare la garanzia del fornitore. In tal caso � altres� necessario condurre un'analisi caso per caso ma non � questa la sede per entrare nei dettagli.
Per quanto riguarda invece l'attivit� di leasing in senso stretto � necessario valutare, alla luce di quanto sopra esposto, le singole fattispecie contrattuali, considerando che in via di principio, in quanto mero intermediario finanziario, il concedente in leasing � solito prevedere in contratto che per ogni e qualsiasi vizio o difetto o mancanza di qualit� del bene acquistato su indicazione e scelta dell'utilizzatore ne risponde unicamente il fornitore dello stesso.
Una simile clausola � sempre stata considerata valida ed efficace dalla giurisprudenza, in quanto direttamente collegata alla legittimazione ad agire dell'utilizzatore verso il fornitore ed in quanto non prevede un esonero di responsabilit� del concedente per casi di dolo o colpa grave, la cui nullit� � invece dettata dall'art. 1229 c.c.
2.1 Leasing finanziario di beni mobili contenenti un software applicativo.
Il problema del virus dell'anno 2000 non riguarda soltanto il software per computers, ma riguarda tutti quei beni forniti di un software che gestisce le date ed in base alle stesse ne regola il funzionamento, per i quali l'anno viene espresso con le sole due ultime cifre. E' il caso, ad esempio, dei frigoriferi dei supermercati.
In questo caso il difetto di funzionamento del software costituisce un difetto di funzionamento dell'intero bene oggetto del finanziamento. Stante la durata medio-breve dei contratti di leasing di beni mobili, che pu� oscillare da un massimo di 6 anni ad un minimo di 2, si ritiene che, se si escludono i contratti pi� vecchi in scadenza in questi mesi, tutti gli altri contratti in essere dovrebbero essere in linea con il problema del virus Y2K, posto che negli ultimi 4/5 anni tutti i software prodotti dovrebbero essere in linea con l'anno 2000.
Se cos� non fosse e si dovessero riscontrare difetti di funzionamento del bene, ferme restando le considerazioni in merito alla conoscibilit� del rischio ed alla sua eventuale accettazione da parte dell'utilizzatore, opera comunque la clausola contrattuale che esonera la societ� concedente da ogni responsabilit� in merito ai vizi del bene, per cui il contratto di leasing non si risolve e l'utilizzatore � tenuto ad agire direttamente verso il fornitore o il produttore nel caso di prodotto difettoso non importato da paesi extra UE.
2.2 Leasing finanziario di software.
Il leasing di software non � collegato ad una vendita, ma ad un contratto di sviluppo di software, quindi ad un appalto. In questo caso � necessario vedere se la programmazione dell'indicazione delle cifre dell'anno ha formato o meno oggetto di particolari richieste in sede di progettazione e di elaborazione del programma, al fine di valutare se ricorrano o meno le responsabilit� del fornitore-appaltatore ex art. 1668 c.c. ovvero se l'utilizzatore fin dall'inizio era a conoscenza che l'anno sarebbe stato indicato dalle sole due ultime cifre, per cui si tratta di un semplice limite delle capacit� operative che ha l'onere di correggere.
Analogamente si deve procedere nel caso in cui il collegamento negoziale sia con un contratto d'opera.
In ogni caso il contratto di leasing non si risolve, ma l'utilizzatore deve agire per far valere le proprie pretese verso il fornitore.
2.3 Leasing operativo di beni mobili contenenti un software applicativo.
Nel caso degli intermediari finanziari, il leasing operativo deve mantenere quella particolare struttura di operazione trilaterale che ne conservi la causa finanziaria. In questo caso � valido quanto gi� detto nel punto 2.1.
Nel caso, invece, del leasing operativo diretto o del produttore, che non � un contratto di finanziamento, ma una semplice locazione con causa di godimento, qualora i beni fossero affetti dal virus dell'anno 2000 trova applicazione l'art. 1578 c.c. ovvero la responsabilit� per prodotto difettoso.
2.4 Ricollocazione dei beni rivenienti da contratti inoptati o risolti: vendita, locazione e noleggio
Come � noto, gli intermediari finanziari possono svolgere accanto alle attivit� finanziarie istituzionali anche attivit� strumentali e connesse caratterizzate dalla stipula di contratti che non hanno causa di finanziamento.
Nel caso delle societ� di leasing si tratta dello smobilizzo dei beni rivenienti dai contratti inoptati o risolti.
In questi casi i contratti posti in essere dall'intermediario finanziario sono semplici contratti di compravendita, locazione o noleggio. Pertanto, l'intermediario finanziario si trova ad agire come un normale venditore o locatore per cui � tenuto in prima persona a prestare le garanzie previste dal codice civile in merito ai vizi, difetti o mancanza di qualit� dei beni venduti o locati.
Quindi l’acquirente o il conduttore possono agire direttamente verso l'intermediario finanziario per ottenere, oltre al risarcimento del danno, la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo salvo che fossero a conoscenza dei difetti di funzionamento del bene.
Indagine Banca d'Italia sullo stato di avanzamento dei "Progetti Anno 2000"
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale


 

1� questionario (Nov.'97)

2� questionario (Ott.'98)

3� questionario (Giu.’99)

Obiettivo Accertare il grado di consapevolezza del problema da parte dei vertici aziendali e le modalit� di intervento predisposte Verificare lo stato di avanzamento dei lavori e rilevare eventuali difficolt� tecniche Autovalutazione da parte degli intermediari finanziari sul proprio grado di adeguatezza (stato di conduzione dei test e predisposizione di piani di emergenza)
Risposte fornite sul totale delle risposte attese

70%

70%

84%

Intermediari che si dichiarano dotati di sistemi adeguati

4%

50%

80%

la percentuale sale a 96% sulla base delle previsioni a tutto settembre 1999

  • Strategie d’azione
  • Valutazione dei rischi
  • Test di verifica
  • Ritardi sulle scadenze pianificate
  • Controlli e piani di emergenza
STRATEGIE D’AZIONE

il 50%

degli intermediari "inadeguati" ha elaborato una strategia con il coinvolgimento dell’alta direzione

VALUTAZIONE DEI RISCHI
  • il 77% degli intermediari ha effettuato una valutazione dei rischi operativi connessi all’evento del cambio di data;

TEST DI VERIFICA

  • il 38% ha stabilito una frequenza mensile dei test;
  • il 20% una frequenza almeno trimestrale
RITARDI
  • il 64% degli intermediari non ha osservato ritardi rispetto alle scadenze pianificate;
  • il 31% segnala lievi ritardi;
  • il 5% significativi rallentamenti.

CONTROLLI E PIANI DI EMERGENZA

  • il 96% dichiara di poter completare i controlli sulle procedure "Mission Critical" entro la fine di settembre 1999;
  • l’8% ha predisposto piani di emergenza;
  • il 44% li sta predisponendo.

 

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Fonte: Intervento Funzionari Banca d’Italia al Leasing Forum del 30 Settembre 1999


POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE: SI PU0' RIPARTIRE…


Con l'emanazione di una ponderosa circolare associativa di riesame sistematico dei diversi aspetti (fiscali, contabili, giuridici, normativi ecc.) connessi all'emissione delle p.c.c., le Associate interessate possono finalmente riprendere ad operare in un contesto sufficientemente chiaro e definito con questo importante strumento di provvista finanziaria. Uno strumento che, gradualmente affermatosi con successo grazie soprattutto alle peculiari caratteristiche di snellezza e rapidit� operativa, ha raggiunto oramai dimensioni complessive tali da avere indotto la Banca d'Italia ad inserire anche le p.c.c. nell'ambito dei propri controlli e monitoraggi di carattere sistemico sui mercati finanziari. A dirla proprio tutta, trattandosi di direttive emanate per le banche e solo successivamente riverberatesi anche nei confronti degli Intermediari Finanziari leasing attivi nell'emissione di p.c.c., si era inizialmente sparso fra le Associate un certo disorientamento che, grazie alla disponibilit� ancora una volta dimostrata dai rappresentanti dell'Autorit� di Vigilanza, l'Associazione ha ora finalmente potuto risolvere delineando un quadro di riferimento dai contorni precisi e chiari all'interno dei quali � possibile ora riprendere ad operare. La principale ragione del disorientamento era individuabile nella scelta fatta dalla Banca d'Italia di inquadrare giuridicamente la p.c.c. come un "valore mobiliare atipico"; inquadramento che risultava incoerente con quello - da sempre fatto proprio dagli operatori - di mero strumento di indebitamento finanziario e che sollevava, almeno in molti, perplessit� e paure circa la recondita possibilit� di una ulteriore proiezione delle p.c.c. nel mondo dei titoli di credito e della raccolta di risparmio presso il pubblico. Gli approfondimenti effettuati hanno consentito di verificare come - al di l� delle denominazioni scelte - le finalit� di controllo dell'Organo di Vigilanza fossero per l'appunto essenzialmente di ordine sistemico e come pertanto le nuove disposizioni fossero indirizzate a non modificare i contesti di riferimento bilancistico, fiscale, normativo ecc. delle p.c.c.. Anzi, alla fine dagli approfondimenti effettuati sono persino emersi spazi - se non altro potenziali - per lo sviluppo di forme di finanziamento diretto presso le imprese da parte delle societ� di leasing, di cui gli operatori non avevano ancora consapevolezza!
Ma quello che pi� conta � l'esser riusciti rapidamente a consolidare un quadro di riferimento a 360 gradi che consentir�, a chi vuole, di tornare ad operare attraverso procedure ancora snelle e semplici, ed alla Banca d'Italia di esercitare con efficacia le proprie funzioni di controllo per un ordinato e sano sviluppo di questo mercato.
 
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DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI: IN ARRIVO QUALCHE BENEFICIO, MA ANCHE QUALCHE NUOVA PREOCCUPAZIONE PER IL SETTORE DEL LEASING


E’ stata approvata dal Parlamento la legge delega per la depenalizzazione di alcuni reati minori e nonostante occorrer� attendere che il Governo emani i necessari decreti legislativi, � gi� possibile fare alcune considerazioni a caldo sugli effetti che la nuova disciplina avr� sulle societ� di leasing.
Un primo versante di norme riguarda i reati attinenti agli intermediari, ai mercati finanziari e mobiliari, alle societ� e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati. Le fattispecie che il Governo dovr� depenalizzare sono quelle di lieve entit�, quali gli illeciti non puniti con la reclusione, che non ostacolano l’attivit� delle autorit� di vigilanza e che non offendono in maniera rilevante il bene tutelato. Per essi la sanzione amministrativa sar� applicata su proposta delle autorit� di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministero del Tesoro. In fin dei conti i reati che verranno depenalizzati non sono molti e tra di essi - come risulta anche da una prima analisi dall’ABI - possiamo pensare all’amministratore, in conflitto di interessi con la societ�, che non si astiene dal partecipare alla deliberazione del comitato esecutivo sull’operazione che ha provocato il conflitto di interesse; ovvero all’abusiva attivit� di raccolta di risparmio tra il pubblico o alle violazioni concernenti le comunicazioni alla CONSOB da parte delle societ� quotate.
Le Associate che operano nel settore del leasing immobiliare sono per contro fortemente interessate alla depenalizzazione di due reati: quello che sanziona il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, qualora ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo e quello che sanziona l'occupazione di immobile privo della licenza di abitabilit�.
I reati sugli assegni bancari e postali diventeranno illeciti amministrativi - con sanzione compresa tra 300.000 lire e 24 milioni di lire. Ancorch� si rischi comunque, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, di non poter emettere assegni bancari o postali per un periodo da 2 a 5 anni e, nei casi pi� gravi, il divieto temporaneo di esercizio dell’attivit�, la depenalizzazione cos� operata suscita qualche preoccupazione perch� potrebbe indirettamente far sviluppare un fenomeno che oggi trova comunque un argine nella paura delle "manette". Conforta tuttavia la prevista istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato nel quale verranno inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali � stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento. Questo Data base potrebbe infatti rappresentare un importante strumento di prevenzione contro tali frodi, a cui talvolta � esposto anche l'operatore leasing: basti pensare all'eventualit� (rara, ma talvolta verificatasi) di macrocanoni pagati con assegni alla stipula e poi risultati insoluti (magari con l'ordine al fornitore gi� partito…) ovvero a quella (purtroppo un po' pi� frequente) di assegni - che poi risultano "scoperti" - acquisiti nell'attivit� di recupero crediti.
Anche la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto subir� profonde modifiche, ma qui dobbiamo attendere il decreto di attuazione per conoscere cosa e come cambier�; si pu� comunque anticipare che l’intervento penale riguarder� solo gli illeciti che superano determinate soglie di punibilit� e le fattispecie di emissione o utilizzazione di documentazione falsa e occultamento o distruzione di documenti contabili.
Importanti poi le previsioni di sanzioni alternative o sostitutive della detenzione quali la prestazione di attivit� non retribuita a favore della collettivit�.
In definitiva ancora una volta ci troviamo dinanzi a un provvedimento che, partendo da intenzioni positive giunge a creare preoccupazioni in chi opera correttamente. Senza voler fare del facile moralismo si ha quasi la sensazione che il legislatore abbia dovuto necessariamente prendere atto dell’innalzamento della soglia della disonest� nel nostro Paese e quindi arrendersi all’evidenza della grande propensione al crimine.
 
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SCADENZARIO FISCALE 1999


Ottobre

18 luned�

Versamento unitario delle ritenute, dell’IVA, dei contributi previdenziali ed assistenziali

Ravvedimento - Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 16 settembre 1999 (o effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% pi� interessi

Termine per la trasmissione in via telematica della Dichiarazione Mod. Unico 1999 (non contenente le schede per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore)

 

Novembre

2 marted�

Termine per il versamento della tassa di propriet� scaduta a settembre 1999

16 marted�

Versamento unitario delle ritenute, dell’IVA, dei contributi previdenziali ed assistenziali
17 mercoled� Ravvedimento - Termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 18 ottobre 1999 (o effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% pi� interessi
18 gioved� Versamento delle somme iscritte a ruolo scadenti il 10 novembre 1999
CIRCOLARI


Serie Leasing Agevolato
n. 50 del 9 settembre Tassi leasing agevolato del Mediocredito Centrale – mese ottobre 1999
n. 51 del 20 settembre Mediocredito Centrale. Fondo di garanzia a favore delle PMI
n. 52 del 20 settembre L.488/92. Quesiti della XXVI riunione del Comitato Tecnico Consultivo
n. 53 del 27 settembre Artigiancassa – tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di novembre 1999
Serie Leasing Auto
n. 10 del 6 settembre ACI – Progetto "Grandi flotte": nuove tariffe in vigore dal 1�.1.2000
n. 11 del 17 settembre Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
n. 12 del 27 settembre Statistica mensile "frodi auto"
Serie BDCR
n. 7 del 6 settembre Test "Modifiche alla BDCR" – Aggiornamento del programma "Diagnostico"
Serie Informativa
n. 4 del 1 settembre Convegno Leaseurope a Parigi del 10 – 12 ottobre 1999
n. 5 del 20 settembre Istituzione della Centrale Rischi Associativa (CRA) – ABI/SIA
Serie Tecnica
n. 15 del 17 settembre Statistica sui TEG medi ai fini dell’usura
n. 16 del 20 settembre Polizze di credito commerciali
n. 17 del 27 settembre Usura – tassi soglia vigenti a partire dal 1� ottobre 1999
Serie Leasing Forum
n. 7 dell’8 settembre Leasing e Millenium Bug
 
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RIUNIONI


16 settembre Gruppo di lavoro Commissione Leasing Auto "Indicazione della sigla della Provincia sulle targhe auto" – Milano
30 settembre Leasing Forum: "Leasing e Millenium Bug" - Milano
 
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