DETRAIBILITA DELLIVA PER I MEZZI DI TRASPORTO
(articolo 19 bis 1 Dpr 633/72)
Beni di lusso | ||
MEZZI DI TRASPORTO | IMPRESE | ARTISTI E PROFESSIONISTI |
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Beni di non lusso | ||
MEZZI DI TRASPORTO | IMPRESE | ARTISTI E PROFESSIONISTI |
a) autoveicoli (1) per il trasporto promiscuo di persone e cose con motore di cilindrata inferiore ai 2000 cc se benzina o 2500 cc se diesel |
a) IVA detraibile solo se i beni:
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a) IVA detraibile solo per gli agenti ed i rappresentanti di commercio |
b)
ciclomotori (veicoli a 2 o 3 ruote) con motore di cilindrata fino a 50 cc |
b) IVA detraibile solo se i beni:
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b) IVA detraibile solo per gli agenti ed i rappresentanti di commercio |
(1) Le autovetture e gli autoveicoli sono quelli indicati nelle lett. a) e c) dellart.54 del Nuovo Codice della Strada e cio�:
- autovetture destinate al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente.
(2) Per beni oggetto dellattivit� propria dellimpresa devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza lattivit� normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria ecc); per attivit� propria deve intendersi quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dallimprenditore e non quella svolta in maniera occasionale (cfr. circ. minis. 3/8/79, n.25)
(3) Per beni utilizzati esclusivamente come strumentali devono intendersi quelli impiegati come mezzo per lesercizio dellattivit� e pertanto inidonei a qualificare la natura dellattivit� svolta (cfr. circ. minis. 3/8/79, N.25)
Protagonista a tutto campo, il commercio � sempre pi� oggetto di normative a sostegno dei propri investimenti. Dopo lestensione al settore dei benefici della Legge 488 previsti dallultima Finanziaria, il Ministro dellIndustria ha chiesto ufficialmente al Tesoro di includere anche il commercio tra i beneficiari dei fondi strutturali nellambito della programmazione delle risorse comunitarie per il periodo 2000 2006. Nel 98 sono stati impegnati 800 miliardi per il settore del commercio attraverso varie normative. Una di queste, che ha visto coinvolto anche il nostro settore, � la 449/97 art. 11 per la quale sono arrivate pi� di 41.000 domande per 210 mld di impegno. Dal 1� aprile sar� possibile spedire nuove domande anche per i commercianti allingrosso, esclusi nella prima fase. La nuova modulistica e il software per la compilazione delle domande di agevolazione saranno disponibili prima della riapertura dei termini per la presentazione delle domande. Non � invece possibile fare previsioni di apertura termini per la L.488 che probabilmente vedr� dedicato al commercio un bando apposito.
Dal 23 marzo � aperta alle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale la gara per la prenotazione dei fondi relativi allart. 8 della L.266/97. Analogamente per quanto accaduto per la 341, � facile prevedere il rapido esaurimento dei 60 miliardi stanziati e il ricorso al riparto con la conseguente riduzione dellagevolazione effettiva. E proprio a seguito dellinsoddisfazione creata dalleccessiva riduzione delle quote agevolative spettanti (61% dello stanziamento pro capite) � probabile che il Ministero dellIndustria destini a breve una quota aggiuntiva di risorse a fronte delle richieste presentate e positivamente accolte, cos� da coprire le domande almeno nella misura del 75%. A questo scopo due le soluzioni: anticipare a questanno gli stanziamenti previsti per lintero quadriennio 1999-2002 come suggerito dal Ministero dellIndustria o utilizzare 114 dei 433 mld stanziati per coprire gli incentivi fiscali per la ricerca pi� 76 dei fondi per gli interventi ex lege 317/91, gi� chiusi come sarebbe orientato Bersani.
Grande soddisfazione al Ministero del Tesoro per lapprovazione di 23 nuovi patti territoriali corrispondenti ad aiuti pari a 1.450 mld e a 12.500 nuovi occupati. La procedura in vigore, semplice e veloce, ha consentito di deliberare il finanziamento dopo solo due mesi dalla consegna delle proposte. Il Ministero ha anticipato che prima di Pasqua verr� varata una nuova delibera CIPE per un altro bando finalizzato allassegnazione di fondi per altri patti. Questa volta ci auguriamo un po pi� di attenzione per il nostro settore che � ancora in attesa di vedere applicati i necessari correttivi - per altro gi� individuati nei principali contenuti - alla delibera CIPE di luglio che di fatto ha fortemente penalizzato il prodotto leasing.
L.488/92La 488 si fa in due. Accanto al bando per lindustria, con risorse proprie e un bando specifico verr� agevolato secondo i criteri 488 anche il settore turismo. Il Ministero dellIndustria con decreto del 20 gennaio scorso ha fissato al 12 febbraio il termine per lindicazione da parte delle Regioni di particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, nellambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, e del relativo punteggio, ritenute prioritarie ai fini dellattuazione degli interventi agevolativi. E quindi ipotizzabile che la data di apertura per questo bando non potr� essere fissata prima della fine di marzo. Non si parla invece di apertura per il settore estrattivo manifatturiero che, risulta scontato, almeno per il 1999 � tornato ad un unico bando e peraltro, non vede assegnate ad oggi destinazioni specifiche di risorse. C� da dire che il CIPE ha gi� anticipato al Ministero Industria una parte consistente delle risorse destinate alle aree depresse per il triennio 1999-2001 previste dalla Finanziaria 99, quindi le possibilit� di effettuare un bando nel corso dellanno 1999 appaiono legate esclusivamente al recupero da parte del Ministero di risorse legate ad investimenti non realizzati.
Sabatini a tasso zero dal 1� marzo. Il Ministro del Tesoro ha infatti autorizzato il Mediocredito Centrale ad adottare il "tasso zero" a favore delle piccole e medie imprese delle zone in Obiettivo 1. Cos� le operazioni Sabatini, gi� in forte aumento nel corso di questi ultimi anni (12.000 domande nel 1996, 15.000 nel 1997 e 16.000 nel 1998), vedranno unulteriore espansione. Nel 98 gli investimenti delle imprese del Mezzogiorno sono stati pari a circa 600 mld di cui in leasing ???
INTRODUZIONE - LO STATO DELLA LEGISLAZIONE -
Il primo aspetto da sottolineare � che, sia esso chiamato operativo o finanziario, il leasing � carente di una regolamentazione sostanziale propria nel diritto positivo spagnolo; in questo modo, giuridicamente, tutte le operazioni commerciali che adottano questa denominazione, o quella pi� "esotica" di renting, sono protette dal principio di libert� di accordo (istituita dall'articolo 1255 del Codice Civile Spagnolo) e si fondano sulle norme, contenute nello stesso Codice Civile, relative al contratto di locazione di beni e/o servizi (articoli da 1542 a 1603) e agli obblighi e contratti in generale (articoli da 1088 a 1314) e, anche quando oggetto del contratto sono i beni immobili, tali operazioni commerciali possono fondarsi sulla Legge speciale sulle locazioni urbane, a partire dalla riforma che entr� in vigore nel gennaio del 1995.
Di questa variet� di operazioni, l'unico caso in cui il diritto positivo spagnolo ha elaborato un concetto descrittivo, e non con una norma di diritto civile bens� con una norma di diritto amministrativo riguarda il contratto di leasing, che la Legge sulla disciplina e sull'intervento degli istituti di credito (Legge 26/1988 e successive modifiche) denomina locazione finanziaria e definisce nei termini seguenti, nella settima disposizione addizionale:
(1) "Saranno considerate operazioni di locazione finanziaria i contratti che avranno per oggetto esclusivo la cessione d'uso dei beni mobili e immobili, acquisiti a tale scopo secondo le specifiche dell'utente futuro, in cambio di una controprestazione consistente nel pagamento periodico delle quote cui si fa riferimento al numero 2 della presente disposizione. I beni oggetto della cessione dovranno passare all'utente unicamente per lo sfruttamento delle attivit� relative ad agricoltura, pesca, industria, commercio, artigianato, servizi o attivit� professionali. Il contratto di locazione finanziaria includer� necessariamente alla scadenza un'opzione di acquisto a favore dell'utente.
Qualora, per qualsiasi motivo, l'utente non concludesse l'acquisto del bene oggetto del contratto, il locatore potr� cederlo a un nuovo utente; il principio stabilito nel paragrafo precedente non potr� essere considerato leso dal fatto che il bene non verr� acquistato secondo le specifiche del suddetto nuovo utente."
Tuttavia la settima disposizione addizionale prevede qualcosa in pi�: al punto 2 e seguenti fissa la durata minima di questi contratti (2) a due anni nel caso dei beni mobili e a dieci anni nel caso dei beni immobili; impone che i piani di ammortamento dei contratti (3) indichino in modo opportunamente distinto la parte delle quote corrispondente al recupero o all'ammortamento del bene, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali indiretti; impone che le quote di ammortamento del bene (4) siano di importo uguale o crescente per tutta la durata del contratto; infine determina i principi fondamentali del regime tributario dei contratti (5, 6 e 7) tanto per l'entit� locatrice quanto per l'utente o locatario.
Infine la Legge 3/1994 del 14 aprile, approvata al fine di adeguare la legislazione spagnola alla Seconda direttiva di coordinamento bancario della UE, ha introdotto un'importante novit�, inserita nella settima disposizione aggiuntiva al seguente punto (8):
Come si vede alle lettere a) e d) di questo nuovo punto (8), le societ� di leasing sono espressamente autorizzate a svolgere i due tipi di operazioni commerciali delle quali andremo ora ad occuparci:
� quindi importante sottolineare che in Spagna le societ� di leasing dispongono di autorizzazione legale a svolgere non soltanto operazioni di leasing finanziario, ma anche operazioni di leasing operativo nonch� di renting.
� importante sottolineare anche che questa autorizzazione legale si � prodotta come conseguenza della trasposizione nel Diritto spagnolo della Seconda direttiva di coordinamento bancario della UE (Legge spagnola 3/1994 del 14 aprile).
Per chiudere questo argomento, desidero aggiungere due osservazioni:
La prima: la Legge 3/1994 � stata sviluppata, per ci� che riguarda le societ� di leasing, dal Decreto Reale 692/1996 relativo al regime giuridico degli istituti finanziari di credito, che consente a tutte le societ� che adottano quest'ultima denominazione e soddisfano gli altri requisiti fissati dal decreto (tra cui, naturalmente, l'assoggettamento alla tutela del Banco de Espa�a) lo sviluppo di tutte le attivit� previste nella settima disposizione aggiuntiva della Legge 26/1988 sulla disciplina e l'intervento degli istituti di credito, esaminata all'inizio, e inoltre lo svolgimento di operazioni di prestito e credito, compreso quello ipotecario, di factoring e in generale qualsiasi attivit�, compresa la ricerca e la classificazione dei clienti, che tenda a favorire l'amministrazione, l'accertamento e la sicurezza dei crediti nati negli scambi commerciali nazionali o internazionali.
La seconda: conformemente a quanto disposto al punto (10) della pi� volte citata settima disposizione aggiuntiva della legge 26/1988 sulla disciplina e l'intervento degli istituti di credito, in Spagna sono autorizzate a svolgere operazioni di leasing (o locazione finanziaria, nella denominazione legale ufficiale) le banche, le casse di risparmio e relativa confederazione, la cassa di risparmio postale e le cooperative di credito.
L'ATTUALE ESPERIENZA SPAGNOLA NEL LEASING OPERATIVO E NEL RENTING
2.1 Distinzione dei concetti
2.2 L'attuale esperienza spagnola
Nel mercato spagnolo le operazioni di renting hanno avuto senza alcun dubbio una maggiore diffusione rispetto ai contratti di leasing operativo.
A mio giudizio, ci� � dovuto ai seguenti fattori:
b-1) per l'utente (di preferenza piccola o media impresa), perch� gli consente di conoscere e fissare in anticipo il costo complessivo dell'uso e del godimento degli impianti necessari per lo sviluppo dell'attivit� e quindi di programmare a lungo termine le necessit� finanziarie e di liquidit� e di disporre dei beni senza realizzare forti investimenti che riducono pesantemente la liquidit�. Allo stesso tempo, il renting consente all'utente di proteggersi dagli effetti dell'inflazione a medio termine, dato che le quote sono generalmente fisse.
b-2) per lutilizzatore, perch� gli consente di beneficiare delle "economie di scala" alla portata della societ� di renting che, in quanto grande acquirente di beni o acquirente in grandi volumi, pu� ottenere sconti commerciali significativi che ritornano a beneficio dellutilizzatore.
b-3) per lutente, perch� gli consente di destinare interamente le proprie risorse materiali e umane di gestione allo sviluppo della propria attivit� imprenditoriale, senza disperderle in attivit� secondarie e molto specializzate (assistenza tecnica, riparazioni, assicurazioni, ecc.).
b-4) infine la grande attenzione e il forte impulso che questa formula operativa sta ricevendo dalle grandi aziende produttrici dei prodotti che costituiscono gli "obiettivi" della formula (grandi industrie automobilistiche, grandi aziende di informatica e telematica, ecc.), sempre attente alla gestione degli stock e delle reti di distribuzione e assistenza tecnica e all'inevitabile obiettivo commerciale di offrire alla propria clientela innovazioni e miglioramenti costanti.
2.3 L'aspetto fiscale dei contratti di leasing operativo e di renting
2.3.1 Dal punto di vista delle imposte dirette (imposta sulle societ� o imposta sul reddito delle persone fisiche), il trattamento tributario delle operazioni di leasing operativo o renting, aventi come oggetto beni sempre destinati allo sviluppo dell'attivit� industriale, commerciale o di servizi dell'utente, risulta molto vantaggioso per l'utente, dal momento che le quote implicano il concetto legale di spesa deducibile nella sua interezza.
2.3.2 Inoltre, sempre dal punto di vista delle imposte dirette, qualora l'utente, al termine dell'operazione, decidesse di diventare proprietario dei beni che ha avuto in cessione mediante il leasing operativo o il renting, potr� ammortizzare velocemente tali beni, applicando sul prezzo pagato per l'acquisto un tipo di ammortamento equivalente al doppio del tipo di ammortamento ordinario, secondo la natura del bene in questione, per il fatto che si tratta di beni usati.
2.3.3 Dal punto di vista delle imposte indirette, naturalmente entrambe le operazioni
restano soggette all'Imposta sul valore aggiunto.
Marzo
1 luned� |
Termine versamento tassa di propriet� scaduta a dicembre 98 per autoveicoli con oltre 35 kw di potenza e per i ciclomotori |
2 marted� |
Sanatoria versamenti omessi mediante pagamento della imposta dovuta e soprattassa per:
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15 luned� |
Versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa allanno 98 (i soggetti che presentano il modello Unico possono effettuare il versamento IVA, maggiorato degli interessi, insieme alle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata alla scadenza di giugno) |
16 marted� |
Versamento unitario di ritenute, dellIVA e dei contributi previdenziali e assistenziali |
18 gioved� |
Ravvedimento - termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 16 febbraio 99 (o effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% pi� interessi |
31 mercoled� |
Termine versamento tassa di propriet� scaduta a gennaio 99 per autoveicoli fino a 35 kw di potenza __________________ Presentazione dichiarazione IVA relativa 98 per i soggetti che non presentano il Modello Unico ovvero per i soggetti non obbligati alla dichiarazione in via telematica |
Aprile
15 gioved� |
Ravvedimento - termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuata entro il 16 marzo 99 (o effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% pi� interessi |
16 venerd� |
Versamento unitario delle ritenute, dellIVA e dei contributi previdenziali e assistenziali |
19 luned� |
Versamento delle somme iscritte a ruolo scadenti il 10 aprile 99 |
30 venerd� |
Modello 770: presentazione della dichiarazione dei sostituti dimposta relativamente allanno 98 da parte dei soggetti che non presentano la dichiarazione unificata ovvero per i soggetti non obbligati alla dichiarazione del Modello in via telematica |
GENNAIO 1999
RIUNIONI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
13 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Legale "Leasing al consumo" Milano Enucleazione degli elementi essenziali caratterizzanti la fattispecie del leasing finanziario; enucleazione degli elementi essenziali caratterizzanti la fattispecie del credito al consumo, sia nella forma del prestito personale, che del prestito finalizzato; disamina degli artt. 1469 bis - 149 sexies c.c. e delle relative clausole considerate vessatorie; disamina delle clausole vessatorie di cui al 2� comma dellart. 1341 c.c. e confronto con quelle di cui agli artt. 1469-bis e seguenti.
15 gennaio Convegno sul Leasing Operativo - Lisbona
18 gennaio Comitato di Presidenza Leaseurope - Londra
19 gennaio Comitato Interfinanziario - Roma
20 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Leasing Auto "Leasing operativo auto" Milano Sintesi, sotto il profilo commerciale, delle motivazioni che inducono la potenziale clientela a scegliere tra prodotti succedanei quali il full leasing, il leasing operativo ed il c.d. noleggio a lungo termine.
20 gennaio Comitato Legale Leaseurope - Bruxelles
21 gennaio Commissione Euro Roma Analisi dellattivit� svolta dai Gruppi di Lavoro; discussione delle problematiche relative alle modalit� di indicizzazione dei nuovi contratti leasing; presentazione del programma del corso di formazione Euro Assilea; pianificazione dellattivit� futura; nomina di Vice-Presidenti.
22 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Leasing Auto "Modifiche al codice della strada" Roma Disamina di disegni di legge che prevedano eventuali modifiche alla disciplina del codice della strada in materia di procedure per limmatricolazione degli autoveicoli, al fine di predisporre un appunto contenente le proposte con le azioni da intraprendere, nonch� per approfondire la portata dellart. 94 c.d.s. sullattivit� di leasing auto.
25 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Immobiliare "Perizia immobiliare standard" Milano Esame delle osservazioni alla bozza prodotta a seguito della riunione del 19 maggio 1998 e definizione dello schema di perizia standard finale da sottoporre allapprovazione della Commissione; individuazione delle iniziative associative da proporre alla Commissione a supporto del previsto varo dello schema di perizia standard; pianificazione dellattivit� inerente leventuale messa a punto di uno schema di perizia standard sullimmobiliare da costruire.
28 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Tecnica "Ispettorato Leasing" - Roma Incontro con Euros per la messa a punto dei contenuti base delle schede di indagine.