Sommario Febbraio 1999

· IMMOBILI IN LEASING: ED ORA…PONDERIAMOLI BENE!
· CONTABILITA' LEASING INTERNAZIONALE: GLI ESPERTI CONTABILI INGLESI NE PENSANO UNA NUOVA….
· IL PUNTO SULL'IVA SU MEZZI DI TRASPORTO
· NOTIZIE SPOT SULLE AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI
· COMMERCIO
· BONUS FISCALI
· PATTI TERRITORIALI
· L. 488/92
· L.1329/65
· LEASING OPERATIVO: IN SPAGNA FANNO COSI'…..
· XV SKI MEETING INTERLEASING E III TROFEO LEASEUROPE
· VITA ASSOCIATIVA
· SCADENZIARIO FISCALE 1999
· ATTIVIT� ASSILEA
· CIRCOLARI ASSILEA
IMMOBILI IN LEASING: ED ORA…PONDERIAMOLI BENE!


Il VIF ha finalmente concesso la ponderazione ridotta al 50%: sta ora agli operatori offrire nuove conferme alla correttezza di questa impostazione, ponderando con la massima attenzione e professionalit� il rischio immobiliare
Grande la soddisfazione fra gli operatori del settore per questo risultato, inseguito da anni dall'Associazione ed il cui significato va ben oltre i pur importanti effetti sul dimensionamento dei mezzi propri delle aziende di leasing. Ed anche se le "banche-leasing" (e l'Assilea con loro) restano ancora col fiato sospeso in attesa di una coerente evoluzione della normativa della Vigilanza degli Enti Creditizi (VEC), la recente decisione del VIF (Vigilanza degli Intermediari Finanziari, fra cui si annoverano la maggioranza delle societ� di leasing) ha per l'appunto una chiara valenza "strategica" per il prodotto leasing, che va pertanto oltre la natura del "soggetto" che concretamente lo "offre" sul mercato.
Ma ripercorriamo la storia di questa "benedetta" ponderazione del leasing immobiliare. Gi� nel lontano 1989, la direttiva comunitaria sui coefficienti di solvibilit� degli istituti di credito prevedeva la facolt� per gli Stati membri di applicare un coefficiente di ponderazione ridotto al 50% sulle operazioni di leasing su immobili "destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legali che garantiscono al concedente la propriet� integrale del bene locato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario." Facolt� subito colta dalla maggioranza dei paesi europei (Germania, Francia, Austria, Spagna, Portogallo ecc.) ma che, nonostante le numerose istanze avanzate nel corso di questo decennio dall'Associazione, la Vigilanza italiana non aveva sinora voluto applicare, preoccupata probabilmente del negativo andamento del mercato immobiliare e del credito fondiario, ed al tempo stesso condizionata dalla mancanza di un vero controllo diretto sul sistema degli operatori leasing. Con l'avvio delle segnalazioni di Vigilanza sugli Intermediari Finanziari iscritti all'elenco speciale e con l'ingresso del leasing nella Centrale Rischi, la Banca d'Italia ha avuto modo di meglio conoscere il nostro settore e le particolari peculiarit� del prodotto leasing immobiliare, i cui connotati sono - come ben noto agli operatori - molto diversi da quelli del credito immobiliare tradizionale. Gi� in sede di stesura delle Istruzioni di Vigilanza per IF, era stato introdotto, nella sezione sul rischio di credito, un coefficiente di ponderazione al 50 % su tutte le tipologie di leasing immobiliare, che tuttavia, mancando un limite di solvibilit�, di fatto, non esplicava alcun effetto pratico sulle impostazioni degli operatori. Anzi, nel capitolo delle Istruzioni inerenti la concentrazione dei rischi - l'unica con vincoli concreti sulla patrimonializzazione delle societ� di leasing - la ponderazione veniva sostanzialmente "devitalizzata" limitandone l'applicazione ai soli immobili residenziali, che, come tutti sappiamo, non sono oggetto - almeno ad oggi - di interventi di leasing.
Nel frattempo, proprio l'anno scorso, in sede di revisione della Direttiva comunitaria citata, la ponderazione ridotta sul leasing immobiliare veniva confermata fino al 2006. Alla luce di questa ormai gradualmente maturata evoluzione del contesto normativo ed economico, l'Associazione aveva pertanto intrapreso una nuova, pi� vigorosa iniziativa di "sensibilizzazione" dell'organo di Vigilanza, sottolineando in particolare gli effetti di distorsione della concorrenza che l'asimmetria normativa esistente stava provocando sugli operatori nazionali rispetto ai concorrenti esteri, proprio in un periodo di forte accelerazione dei processi di globalizzazione dei mercati conseguente all'Euro. "Sensibilizzazione" che ha visto il proprio acme al convegno organizzato nel giugno '98 a Perugia dalla stessa Banca d'Italia e di cui molti lettori forse ricorderanno l'intervento associativo pubblicato sul numero di luglio di questa nostra newsletter.
Tutto questo lungo percorso di avvicinamento all'odierno - come detto - non ancora pienamente compiuto obiettivo, � utile per ricordare a tutti noi come esso sia il frutto di un lungo processo di maturazione e consolidamento - nell'accezione positiva di questi due termini - del comparto leasing. Un processo che � il frutto di una costante tensione al contenimento dei rischi ed alla gestione professionale della operativit� leasing; una tensione, che proprio ora che si incominciano a raccogliere i primi risultati, deve non solo non venire meno, ma anzi deve trovare nuovo vigore. Ora pi� di ieri, occorrer� "ponderare" attentamente le proprie delibere di assunzione sui rischi immobiliari, specie quelli di maggior ammontare unitario; occorrer� "ponderare" attentamente i propri assetti procedurali ed organizzativi, al fine di assicurare una gestione tecnica altamente professionale degli immobili sia nella fase precontrattuale, sia nella fase di eventuale costruzione, sia in quella di gestione dell'"in essere" sia infine all'atto della rivendita finale. Un impegno "morale" che, nel proprio piccolo, anche l'Associazione sta facendo proprio, come dimostreranno le varie iniziative gi� messe in cantiere su questo tema.
 
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CONTABILITA' LEASING INTERNAZIONALE: GLI ESPERTI CONTABILI INGLESI NE PENSANO UNA NUOVA….


Una delegazione di Leaseurope, di cui ha fatto parte anche l'Italia, ha incontrato a Londra Sir Tweedie, Presidente dell' "Accounting Standards Board", massima espressione degli esperti contabili del Regno Unito. Un incontro davvero rivelatore perch�, unitamente a quanto emerso da una specifica ricerca realizzata negli USA dalla associazione americana del leasing ELA, conferma come l'eco del Rapporto Mac Gregor sia tutt'altro che esaurita e come il comparto leasing debba prepararsi ad ulteriori novit� sulle modalit� di contabilizzazione internazionali. In particolare, l'ipotesi di lavoro lanciata da Sir Tweedie prevede che tutti i contratti di leasing (sia operativi, che finanziari) vengano contabilizzati fra i debiti di bilancio degli utilizzatori per un ammontare pari ai canoni a scadere attualizzati ad un determinato tasso. L'idea di base � quella che un impegno irrevocabile pluriennale a pagare somme predeterminate non possa non essere di fatto considerato come un debito di bilancio, a fronte del quale nell'attivo patrimoniale si andrebbe ad iscrivere - ma la cosa non � ancora ben chiara - una posta di pari ammontare connessa al "diritto d'uso" che si ha su quel determinato bene. La novit� - rispetto all'impostazione di Mac Gregor - � che in questo caso anche la contabilizzazione del leasing finanziario andrebbe logicamente rivista, riportandola nello stato patrimoniale per un ammontare inferiore rispetto a quello previsto dagli attuali standard internazionali; inferiore, in quanto il valore dell'opzione di acquisto sarebbe - proprio in quanto opzione e non "obbligo" a pagare - esclusa dalla determinazione del debito leasing. Insomma, tutto questo gran discutere sulle modalit� di contabilizzazione del leasing, e che traggono origine dal particolare concetto anglosassone di "propriet� economica" di un bene, difficilmente potr� continuare ad essere a lungo confinato al di fuori dei confini nazionali. Specie ora che l'Euro ci spinge tutti alla "globalizzazione". E anche se probabilmente la forza del leasing non poggia sulle peculiarit� della propria contabilizzazione nei bilanci delle imprese utilizzatrici, ci riesce difficile non seguire con un po' di apprensione l'evoluzione di tutto questo processo regolamentare internazionale…
 
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IL PUNTO SULL'IVA SU MEZZI DI TRASPORTO

di Giorgia Odorisio

La detraibilit� dell’IVA in caso d’acquisto, importazione, locazione finanziaria, noleggio ecc. dei mezzi di trasporto � disciplinata all’articolo 19-bis 1 del DPR n.633/72. Si tratta di una disciplina molto articolata e pu� quindi essere utile riassumere in uno schema a matrice le diverse disposizioni. Ad integrazione dello schema, � comunque opportuno sottolineare che:

DETRAIBILITA’ DELL’IVA PER I MEZZI DI TRASPORTO

(articolo 19 bis 1 Dpr 633/72)

Beni di lusso
MEZZI DI TRASPORTO IMPRESE ARTISTI E PROFESSIONISTI
a)
  • Autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose (carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato) motore cilindrata superiore 2000 cc se a benzina o 2500 cc se diesel ;
  • Aeromobili
a)
 
IVA detraibile solo se i beni:
  • rientrano nell’oggetto dell’attivit� propria dell’impresa (2) (es. concessionario di vendita, auto concesse in leasing per la societ� concedente);
  • sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attivit� propria dell’impresa (3)
a)
 
IVA indetraibile
b)
  • Autovetture (1) motore cilindrata superiore 2000 cc se a benzina o 2500 cc se diesel
  • motocicli con motore cilindrata superiore a 350 cc;
  • navi e imbarcazioni da diporto
b)
 
IVA detraibile solo se i beni formano oggetto dell’attivit� propria dell’impresa (es. concessionario di vendita, auto in leasing per la societ� concedente)
b)
 
IVA indetraibile
Beni di non lusso
MEZZI DI TRASPORTO IMPRESE ARTISTI E PROFESSIONISTI
a)

autoveicoli (1) per il trasporto promiscuo di persone e cose con motore di cilindrata inferiore ai 2000 cc se benzina o 2500 cc se diesel

a)

IVA detraibile solo se i beni:

  • rientrano nell’oggetto dell’attivit� propria dell’impresa;
  • sono utilizzati esclusivamente come strumentali;
  • sono adibiti ad uso pubblico (es. taxi);
  • sono acquistati da agenti o rappresentanti di commercio
a)

IVA detraibile solo per gli agenti ed i rappresentanti di commercio

b)
  • autovetture (1) con motore di cilindrata inferiore ai 2000 cc se benzina o 2500 se diesel
  • motocicli con motore di cilindrata inferiore ai 350 cc

ciclomotori (veicoli a 2 o 3 ruote) con motore di cilindrata fino a 50 cc

b)

IVA detraibile solo se i beni:

  • sono adibiti ad uso pubblico;
  • sono Utilizzati per l’esercizio dell’attivit� propria dell’impresa;
  • sono acquistati da agenti o rappresentanti di commercio
b)

IVA detraibile solo per gli agenti ed i rappresentanti di commercio

(1) Le autovetture e gli autoveicoli sono quelli indicati nelle lett. a) e c) dell’art.54 del Nuovo Codice della Strada e cio�:

(2) Per beni oggetto dell’attivit� propria dell’impresa devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attivit� normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria ecc); per attivit� propria deve intendersi quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quella svolta in maniera occasionale (cfr. circ. minis. 3/8/79, n.25)

(3) Per beni utilizzati esclusivamente come strumentali devono intendersi quelli impiegati come mezzo per l’esercizio dell’attivit� e pertanto inidonei a qualificare la natura dell’attivit� svolta (cfr. circ. minis. 3/8/79, N.25)


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NOTIZIE SPOT SULLE AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI

di Danila Parrini
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COMMERCIO

Protagonista a tutto campo, il commercio � sempre pi� oggetto di normative a sostegno dei propri investimenti. Dopo l’estensione al settore dei benefici della Legge 488 previsti dall’ultima Finanziaria, il Ministro dell’Industria ha chiesto ufficialmente al Tesoro di includere anche il commercio tra i beneficiari dei fondi strutturali nell’ambito della programmazione delle risorse comunitarie per il periodo 2000 – 2006. Nel ’98 sono stati impegnati 800 miliardi per il settore del commercio attraverso varie normative. Una di queste, che ha visto coinvolto anche il nostro settore, � la 449/97 art. 11 per la quale sono arrivate pi� di 41.000 domande per 210 mld di impegno. Dal 1� aprile sar� possibile spedire nuove domande anche per i commercianti all’ingrosso, esclusi nella prima fase. La nuova modulistica e il software per la compilazione delle domande di agevolazione saranno disponibili prima della riapertura dei termini per la presentazione delle domande. Non � invece possibile fare previsioni di apertura termini per la L.488 che probabilmente vedr� dedicato al commercio un bando apposito.


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BONUS FISCALI

Dal 23 marzo � aperta alle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale la gara per la prenotazione dei fondi relativi all’art. 8 della L.266/97. Analogamente per quanto accaduto per la 341, � facile prevedere il rapido esaurimento dei 60 miliardi stanziati e il ricorso al riparto con la conseguente riduzione dell’agevolazione effettiva. E proprio a seguito dell’insoddisfazione creata dall’eccessiva riduzione delle quote agevolative spettanti (61% dello stanziamento pro capite) � probabile che il Ministero dell’Industria destini a breve una quota aggiuntiva di risorse a fronte delle richieste presentate e positivamente accolte, cos� da coprire le domande almeno nella misura del 75%. A questo scopo due le soluzioni: anticipare a quest’anno gli stanziamenti previsti per l’intero quadriennio 1999-2002 come suggerito dal Ministero dell’Industria o utilizzare 114 dei 433 mld stanziati per coprire gli incentivi fiscali per la ricerca pi� 76 dei fondi per gli interventi ex lege 317/91, gi� chiusi come sarebbe orientato Bersani.


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PATTI TERRITORIALI

Grande soddisfazione al Ministero del Tesoro per l’approvazione di 23 nuovi patti territoriali corrispondenti ad aiuti pari a 1.450 mld e a 12.500 nuovi occupati. La procedura in vigore, semplice e veloce, ha consentito di deliberare il finanziamento dopo solo due mesi dalla consegna delle proposte. Il Ministero ha anticipato che prima di Pasqua verr� varata una nuova delibera CIPE per un altro bando finalizzato all’assegnazione di fondi per altri patti. Questa volta ci auguriamo un po’ pi� di attenzione per il nostro settore che � ancora in attesa di vedere applicati i necessari correttivi - per altro gi� individuati nei principali contenuti - alla delibera CIPE di luglio che di fatto ha fortemente penalizzato il prodotto leasing.

L.488/92

La 488 si fa in due. Accanto al bando per l’industria, con risorse proprie e un bando specifico verr� agevolato secondo i criteri 488 anche il settore turismo. Il Ministero dell’Industria con decreto del 20 gennaio scorso ha fissato al 12 febbraio il termine per l’indicazione da parte delle Regioni di particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, nell’ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, e del relativo punteggio, ritenute prioritarie ai fini dell’attuazione degli interventi agevolativi. E’ quindi ipotizzabile che la data di apertura per questo bando non potr� essere fissata prima della fine di marzo. Non si parla invece di apertura per il settore estrattivo manifatturiero che, risulta scontato, almeno per il 1999 � tornato ad un unico bando e peraltro, non vede assegnate ad oggi destinazioni specifiche di risorse. C’� da dire che il CIPE ha gi� anticipato al Ministero Industria una parte consistente delle risorse destinate alle aree depresse per il triennio 1999-2001 previste dalla Finanziaria ’99, quindi le possibilit� di effettuare un bando nel corso dell’anno 1999 appaiono legate esclusivamente al recupero da parte del Ministero di risorse legate ad investimenti non realizzati.


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L.1329/65

Sabatini a tasso zero dal 1� marzo. Il Ministro del Tesoro ha infatti autorizzato il Mediocredito Centrale ad adottare il "tasso zero" a favore delle piccole e medie imprese delle zone in Obiettivo 1. Cos� le operazioni Sabatini, gi� in forte aumento nel corso di questi ultimi anni (12.000 domande nel 1996, 15.000 nel 1997 e 16.000 nel 1998), vedranno un’ulteriore espansione. Nel ’98 gli investimenti delle imprese del Mezzogiorno sono stati pari a circa 600 mld di cui in leasing ???

 

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LEASING OPERATIVO: IN SPAGNA FANNO COSI'…..

Relazione di JUAN ANTONIO LABAT, segretario dell'Associazione di Leasing spagnola, al Convegno sul Leasing Operativo tenutosi a Lisbona il 15 gennaio a cura della Associazione del Leasing Portoghese.

INTRODUZIONE - LO STATO DELLA LEGISLAZIONE -

Il primo aspetto da sottolineare � che, sia esso chiamato operativo o finanziario, il leasing � carente di una regolamentazione sostanziale propria nel diritto positivo spagnolo; in questo modo, giuridicamente, tutte le operazioni commerciali che adottano questa denominazione, o quella pi� "esotica" di renting, sono protette dal principio di libert� di accordo (istituita dall'articolo 1255 del Codice Civile Spagnolo) e si fondano sulle norme, contenute nello stesso Codice Civile, relative al contratto di locazione di beni e/o servizi (articoli da 1542 a 1603) e agli obblighi e contratti in generale (articoli da 1088 a 1314) e, anche quando oggetto del contratto sono i beni immobili, tali operazioni commerciali possono fondarsi sulla Legge speciale sulle locazioni urbane, a partire dalla riforma che entr� in vigore nel gennaio del 1995.

Di questa variet� di operazioni, l'unico caso in cui il diritto positivo spagnolo ha elaborato un concetto descrittivo, e non con una norma di diritto civile bens� con una norma di diritto amministrativo riguarda il contratto di leasing, che la Legge sulla disciplina e sull'intervento degli istituti di credito (Legge 26/1988 e successive modifiche) denomina locazione finanziaria e definisce nei termini seguenti, nella settima disposizione addizionale:

(1) "Saranno considerate operazioni di locazione finanziaria i contratti che avranno per oggetto esclusivo la cessione d'uso dei beni mobili e immobili, acquisiti a tale scopo secondo le specifiche dell'utente futuro, in cambio di una controprestazione consistente nel pagamento periodico delle quote cui si fa riferimento al numero 2 della presente disposizione. I beni oggetto della cessione dovranno passare all'utente unicamente per lo sfruttamento delle attivit� relative ad agricoltura, pesca, industria, commercio, artigianato, servizi o attivit� professionali. Il contratto di locazione finanziaria includer� necessariamente alla scadenza un'opzione di acquisto a favore dell'utente.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'utente non concludesse l'acquisto del bene oggetto del contratto, il locatore potr� cederlo a un nuovo utente; il principio stabilito nel paragrafo precedente non potr� essere considerato leso dal fatto che il bene non verr� acquistato secondo le specifiche del suddetto nuovo utente."

Tuttavia la settima disposizione addizionale prevede qualcosa in pi�: al punto 2 e seguenti fissa la durata minima di questi contratti (2) a due anni nel caso dei beni mobili e a dieci anni nel caso dei beni immobili; impone che i piani di ammortamento dei contratti (3) indichino in modo opportunamente distinto la parte delle quote corrispondente al recupero o all'ammortamento del bene, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali indiretti; impone che le quote di ammortamento del bene (4) siano di importo uguale o crescente per tutta la durata del contratto; infine determina i principi fondamentali del regime tributario dei contratti (5, 6 e 7) tanto per l'entit� locatrice quanto per l'utente o locatario.

Infine la Legge 3/1994 del 14 aprile, approvata al fine di adeguare la legislazione spagnola alla Seconda direttiva di coordinamento bancario della UE, ha introdotto un'importante novit�, inserita nella settima disposizione aggiuntiva al seguente punto (8):

  1. Le societ� di locazione finanziaria avranno come attivit� principale la realizzazione di operazioni di locazione finanziaria. Con carattere complementare, e senza che venga loro applicato il regime fiscale specifico previsto nella presente disposizione, potranno svolgere anche le attivit� seguenti:
  1. Attivit� di manutenzione e conservazione dei beni ceduti.
  2. Concessione di finanziamenti collegati a un'operazione di locazione finanziaria attuale o futura.
  3. Intermediazione e gestione di operazioni di locazione finanziaria.
  4. Attivit� di locazione non finanziaria, che potranno concludersi o meno con un'opzione di acquisto.
  5. Consulenza e rendiconti commerciali.

Come si vede alle lettere a) e d) di questo nuovo punto (8), le societ� di leasing sono espressamente autorizzate a svolgere i due tipi di operazioni commerciali delle quali andremo ora ad occuparci:

� quindi importante sottolineare che in Spagna le societ� di leasing dispongono di autorizzazione legale a svolgere non soltanto operazioni di leasing finanziario, ma anche operazioni di leasing operativo nonch� di renting.

� importante sottolineare anche che questa autorizzazione legale si � prodotta come conseguenza della trasposizione nel Diritto spagnolo della Seconda direttiva di coordinamento bancario della UE (Legge spagnola 3/1994 del 14 aprile).

Per chiudere questo argomento, desidero aggiungere due osservazioni:

La prima: la Legge 3/1994 � stata sviluppata, per ci� che riguarda le societ� di leasing, dal Decreto Reale 692/1996 relativo al regime giuridico degli istituti finanziari di credito, che consente a tutte le societ� che adottano quest'ultima denominazione e soddisfano gli altri requisiti fissati dal decreto (tra cui, naturalmente, l'assoggettamento alla tutela del Banco de Espa�a) lo sviluppo di tutte le attivit� previste nella settima disposizione aggiuntiva della Legge 26/1988 sulla disciplina e l'intervento degli istituti di credito, esaminata all'inizio, e inoltre lo svolgimento di operazioni di prestito e credito, compreso quello ipotecario, di factoring e in generale qualsiasi attivit�, compresa la ricerca e la classificazione dei clienti, che tenda a favorire l'amministrazione, l'accertamento e la sicurezza dei crediti nati negli scambi commerciali nazionali o internazionali.

La seconda: conformemente a quanto disposto al punto (10) della pi� volte citata settima disposizione aggiuntiva della legge 26/1988 sulla disciplina e l'intervento degli istituti di credito, in Spagna sono autorizzate a svolgere operazioni di leasing (o locazione finanziaria, nella denominazione legale ufficiale) le banche, le casse di risparmio e relativa confederazione, la cassa di risparmio postale e le cooperative di credito.


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L'ATTUALE ESPERIENZA SPAGNOLA NEL LEASING OPERATIVO E NEL RENTING



2.1 Distinzione dei concetti

  1. Senza alcuna pretesa dottrinale, possiamo affermare che, nel diritto spagnolo, il leasing operativo si identifica quasi con il contratto di locazione di beni, dal quale si differenzia solo per un aspetto: il locatore (la societ� di leasing) si autoesonera contrattualmente dall'obbligo di manutenzione del bene dato in locazione, cedendo all'utente i propri diritti in questo campo nei confronti del fornitore o dell’erogatore del bene dato in locazione. Date queste caratteristiche, � facile comprendere come la finalit� (causa) del contratto non sia finanziaria (credito all’investimento), bens� effettivamente locativa (possesso, uso e godimento di un bene per un tempo determinato e a un prezzo stabilito). Risulta pertanto chiaro che questo tipo di operazione pu� applicarsi sia ai beni mobili che a quelli immobili. Infine, non essendo obbligatoria la stipulazione contrattuale dell'opzione di acquisto, � chiaro che questo elemento distingue anche il leasing operativo dalla locazione (leasing) finanziaria.
  1. Per quanto riguarda il renting, potremmo identificarlo per semplicit� con un contratto misto di locazione di beni e servizi in cui l'aspetto pi� caratteristico � che il locatore (la societ� di leasing) assume a proprio carico (anche se mediante contratto con terzi) non solo gli obblighi di sistemazione dei difetti dei beni dati in locazione, ma anche una serie di servizi complementari come la manutenzione preventiva, l'assistenza tecnica, le riparazioni, l'assicurazione e perfino la gestione tributaria delle imposte e, in caso di guasti particolari, la sostituzione temporanea o definitiva dei beni dati in locazione. Dal punto di vista del locatario o utente, la finalit� (causa) di questa modalit� contrattuale � ottenere, per un periodo di tempo determinato e a un prezzo stabilito, il possesso, l'uso e il godimento di determinati beni che sono necessari per lo svolgimento della propria attivit�, senza dover ricorrere a forti investimenti, e quindi senza dover immobilizzare le proprie risorse, e con la certezza che i beni ceduti in locazione rimarranno in perfette condizioni d'uso o godimento per tutta la durata del contratto. Ci� significa che, come il contratto stesso, anche la sua finalit� � mista: da un lato, quella puramente locativa; dall'altro, quella finanziaria o amministrativa (evitare l'immobilizzazione delle risorse e semplificare la gestione degli impianti). � facile comprendere come questa modalit� contrattuale si presti soprattutto alla gestione da parte delle imprese dell'insieme dei beni necessari all'attivit� e che richiedono servizi specializzati di assistenza tecnica, manutenzione e riparazioni (es. sistemi informatici, flotte aziendali ad uso dei dipendenti o per il trasporto di merci, ecc.).

2.2 L'attuale esperienza spagnola

Nel mercato spagnolo le operazioni di renting hanno avuto senza alcun dubbio una maggiore diffusione rispetto ai contratti di leasing operativo.

A mio giudizio, ci� � dovuto ai seguenti fattori:

  1. alla differenza quasi impercettibile tra quella che potremmo definire locazione classica di beni e il leasing operativo. In pratica, qualsiasi azienda produttrice pu� introdurre nel mercato i beni prodotti abitualmente senza valersi di alcuna formula specializzata e pu� liberarsi dell’onere derivante dall’obbligo di riparazione mediante contratti assicurativi a copertura globale del rischio.
  1. Rispetto a questa formula "tradizionale", il renting offre numerosi vantaggi:

b-1) per l'utente (di preferenza piccola o media impresa), perch� gli consente di conoscere e fissare in anticipo il costo complessivo dell'uso e del godimento degli impianti necessari per lo sviluppo dell'attivit� e quindi di programmare a lungo termine le necessit� finanziarie e di liquidit� e di disporre dei beni senza realizzare forti investimenti che riducono pesantemente la liquidit�. Allo stesso tempo, il renting consente all'utente di proteggersi dagli effetti dell'inflazione a medio termine, dato che le quote sono generalmente fisse.

b-2) per l’utilizzatore, perch� gli consente di beneficiare delle "economie di scala" alla portata della societ� di renting che, in quanto grande acquirente di beni o acquirente in grandi volumi, pu� ottenere sconti commerciali significativi che ritornano a beneficio dell’utilizzatore.

b-3) per l’utente, perch� gli consente di destinare interamente le proprie risorse materiali e umane di gestione allo sviluppo della propria attivit� imprenditoriale, senza disperderle in attivit� secondarie e molto specializzate (assistenza tecnica, riparazioni, assicurazioni, ecc.).

b-4) infine la grande attenzione e il forte impulso che questa formula operativa sta ricevendo dalle grandi aziende produttrici dei prodotti che costituiscono gli "obiettivi" della formula (grandi industrie automobilistiche, grandi aziende di informatica e telematica, ecc.), sempre attente alla gestione degli stock e delle reti di distribuzione e assistenza tecnica e all'inevitabile obiettivo commerciale di offrire alla propria clientela innovazioni e miglioramenti costanti.

2.3 L'aspetto fiscale dei contratti di leasing operativo e di renting

2.3.1 Dal punto di vista delle imposte dirette (imposta sulle societ� o imposta sul reddito delle persone fisiche), il trattamento tributario delle operazioni di leasing operativo o renting, aventi come oggetto beni sempre destinati allo sviluppo dell'attivit� industriale, commerciale o di servizi dell'utente, risulta molto vantaggioso per l'utente, dal momento che le quote implicano il concetto legale di spesa deducibile nella sua interezza.

2.3.2 Inoltre, sempre dal punto di vista delle imposte dirette, qualora l'utente, al termine dell'operazione, decidesse di diventare proprietario dei beni che ha avuto in cessione mediante il leasing operativo o il renting, potr� ammortizzare velocemente tali beni, applicando sul prezzo pagato per l'acquisto un tipo di ammortamento equivalente al doppio del tipo di ammortamento ordinario, secondo la natura del bene in questione, per il fatto che si tratta di beni usati.

2.3.3 Dal punto di vista delle imposte indirette, naturalmente entrambe le operazioni restano soggette all'Imposta sul valore aggiunto.

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XV SKI MEETING INTERLEASING E III TROFEO LEASEUROPE


Si svolger� ad Andalo la XV edizione dello Ski Meeting Interleasing organizzato quest’anno dalla Locat.
Dal 19 al 21 marzo i numerosi iscritti si contenderanno la coppa Assilea e, insieme ai partecipanti delle Associazioni aderenti alla nostra Federazione europea il III Trofeo Leaseurope.
Vario ed interessante anche il programma per chi non scia. Sono infatti previste escursioni, escursioni con slitta, arrampicate su cascate di ghiaccio, passeggiate a cavallo sulla neve, piscina, palaghiaccio, noleggio motoslitte, e altro ancora.
 
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VITA ASSOCIATIVA


Finemiro Leasing
Il nuovo Amministratore Delegato della Finemiro Leasing � Severino Vittorio Oliva che sostituisce Amedeo Gentilini.
Esaleasing
Il nuovo Presidente � Ugo Vitale.
BNP Leasing
Nuovo Direttore Generale della BNP � Bruno Beltrame.
Arriva il leasing targato G.E.
Dal 31 dicembre il ramo di azienda della Filea Leasing SpA, che comprende l’attivit� di nuova produzione dei contratti di locazione finanziaria, � stato conferito nella ex Vega Lease che ha ora assunto la denominazione di GE Capital Servizi Finanziari Srl.
 
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SCADENZIARIO FISCALE 1999

A cura di Giorgia Odorisio e Antonio Fiori


Marzo

1

luned�

Termine versamento tassa di propriet� scaduta a dicembre ’98 per autoveicoli con oltre 35 kw di potenza e per i ciclomotori

2

marted�

Sanatoria versamenti omessi mediante pagamento della imposta dovuta e soprattassa per:

  • Imposte sui redditi, anni: dal ’91 al ‘96
  • IVA, anni: dal ’93 al ‘96

15

luned�

Versamento IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno ’98 (i soggetti che presentano il modello Unico possono effettuare il versamento IVA, maggiorato degli interessi, insieme alle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata alla scadenza di giugno)

16

marted�

Versamento unitario di ritenute, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali

18

gioved�

Ravvedimento - termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuati entro il 16 febbraio ’99 (o effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% pi� interessi

 

31

mercoled�

Termine versamento tassa di propriet� scaduta a gennaio ’99 per autoveicoli fino a 35 kw di potenza

__________________

Presentazione dichiarazione IVA relativa ’98 per i soggetti che non presentano il Modello Unico ovvero per i soggetti non obbligati alla dichiarazione in via telematica

Aprile

15

gioved�

Ravvedimento - termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte o ritenute non effettuata entro il 16 marzo ’99 (o effettuati in misura insufficiente) con sanzione ridotta al 3,75% pi� interessi

16

venerd�

Versamento unitario delle ritenute, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali

19

luned�

Versamento delle somme iscritte a ruolo scadenti il 10 aprile ‘99

 

30

venerd�

Modello 770: presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativamente all’anno ’98 da parte dei soggetti che non presentano la dichiarazione unificata ovvero per i soggetti non obbligati alla dichiarazione del Modello in via telematica


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ATTIVIT� ASSILEA


GENNAIO 1999




RIUNIONI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

  • 11 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Immobiliare "D.Lgs. n.494/96 sui cantieri" – Roma Valutazione dell’impresa appaltatrice: elaborazione di criteri che ne giustificano l’eventuale rifiuto da parte della societ� committente; elaborazione di clausole da inserire, rispettivamente, nei contratti di leasing e di appalto, che tutelino la societ� dai costi aggiuntivi o dagli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di sicurezza.

  • 13 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Legale "Leasing al consumo" – Milano Enucleazione degli elementi essenziali caratterizzanti la fattispecie del leasing finanziario; enucleazione degli elementi essenziali caratterizzanti la fattispecie del credito al consumo, sia nella forma del prestito personale, che del prestito finalizzato; disamina degli artt. 1469 bis - 14–9 sexies c.c. e delle relative clausole considerate vessatorie; disamina delle clausole vessatorie di cui al 2� comma dell’art. 1341 c.c. e confronto con quelle di cui agli artt. 1469-bis e seguenti.

  • 15 gennaio Convegno sul Leasing Operativo - Lisbona

  • 18 gennaio Comitato di Presidenza Leaseurope - Londra

  • 19 gennaio Comitato Interfinanziario - Roma

  • 20 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Leasing Auto "Leasing operativo auto" – Milano Sintesi, sotto il profilo commerciale, delle motivazioni che inducono la potenziale clientela a scegliere tra prodotti succedanei quali il full leasing, il leasing operativo ed il c.d. noleggio a lungo termine.

  • 20 gennaio Comitato Legale Leaseurope - Bruxelles

  • 21 gennaio Commissione Euro – Roma Analisi dell’attivit� svolta dai Gruppi di Lavoro; discussione delle problematiche relative alle modalit� di indicizzazione dei nuovi contratti leasing; presentazione del programma del corso di formazione Euro Assilea; pianificazione dell’attivit� futura; nomina di Vice-Presidenti.

  • 22 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Leasing Auto "Modifiche al codice della strada" – Roma Disamina di disegni di legge che prevedano eventuali modifiche alla disciplina del codice della strada in materia di procedure per l’immatricolazione degli autoveicoli, al fine di predisporre un appunto contenente le proposte con le azioni da intraprendere, nonch� per approfondire la portata dell’art. 94 c.d.s. sull’attivit� di leasing auto.

  • 25 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Immobiliare "Perizia immobiliare standard" – Milano Esame delle osservazioni alla bozza prodotta a seguito della riunione del 19 maggio 1998 e definizione dello schema di perizia standard finale da sottoporre all’approvazione della Commissione; individuazione delle iniziative associative da proporre alla Commissione a supporto del previsto varo dello schema di perizia standard; pianificazione dell’attivit� inerente l’eventuale messa a punto di uno schema di perizia standard sull’immobiliare da costruire.

  • 28 gennaio Gruppo di Lavoro Commissione Tecnica "Ispettorato Leasing" - Roma Incontro con Euros per la messa a punto dei contenuti base delle schede di indagine.

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    CIRCOLARI ASSILEA


     
    Serie Leasing Agevolato
    n. 1 del 2 7 gennaio L.140/97 – Misure fiscali a sostegno dell’innovazione tecnologica. Sospensione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni – domanda per l’accesso ai benefici fiscali per le imprese industriali
    n. 2 del 7 gennaio Art. 11 L. 27 dicembre 1997, n.449. Sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici fiscali per i settori del commercio e turismo
    n. 3 del 7 gennaio Introduzione dell’Euro. Modulistica per le domande di agevolazione
    n. 4 del 12 gennaioArtigiancassa - tasso applicabile alle operazioni di leasing agevolato nel mese di febbraio 1999
    n. 5 del 12 gennaio Comunicazione tassi leasing agevolato del Mediocredito Centrale – mese febbraio 1999
    n. 6 del 12 gennaio Artigiancassa – Contributi Comunitari
    n. 7 del 21 gennaio Artigiancassa – Decorrenza del nuovo Regolamento
    n. 8 del 22 gennaio L. 517/75 – Dichiarazione di manleva
    n. 9 del 29 gennaio Comunicazione tassi leasing agevolato del Mediocredito Centrale – mese gennaio e febbraio 1999
    Serie Leasing Auto
    n. 1 del 5 gennaio Responsabilit� solidale del proprietario nel pagamento dei pedaggi autostradali: T.A.R. Lazio, Sezione 3^, 3 settembre 1998
     
    Serie BDCR
    n. 1 del 19 gennaioCodice di autoregolamentazione della BDCR
     
    Serie Euro
    n. 1 del 27 gennaio Parametro sostitutivo del T.U.S.
     
    Serie Fiscale
    n. 1 del 26 gennaio Euro - Adempimenti fiscali nel periodo transitorio compreso tra il 1� gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2001
     
    Serie Legale
    n. 1 del 19 gennaio ANTIRICICLAGGIO: Ufficio Italiano Cambi – Circolare 31 dicembre 1998: "Segnalazione di operazioni di cui alla circolare UIC del 22 agosto 1997 – Variazioni al tracciato record"
     
    Serie Leasing Forum
    n. 1 del 29 gennaio Corso di inglese e di formazione leasing a Londra presso la FLA - Finance and Leasing Association - (luglio 1999)
     
    Serie Tecnica
    n. 1 del 4 gennaio USURA: Tassi soglia vigenti dal 1� gennaio 1999
    n. 2 del 25 gennaio Flussi di ritorno statistici dalle segnalazioni di vigilanza delle Associate
    n. 3 del 29 gennaio Disciplina di vigilanza degli Intermediari Finanziari - Concentrazione dei rischi – Estensione del coefficiente di ponderazione del 50% ai contratti di leasing su immobili non residenziali
     
    Lettere circolari
    n. 1 del 13 gennaio Elenco associate
    n. 2 del 13 gennaio Elenco circolari


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