Sommario di Gennaio 2000
· EQUILIBRI
E STABILITA': RIFLESSIONI DA INIZIO MILLENNIO…
· I
CONTI ECONOMICI DEL PRIMO SEMESTRE 1999 EVIDENZIANO UNO BUONO STATO DI SALUTE DEL SETTORE
· I PROBLEMI DEL LEASING ADOSSE’
· AUTO
IN LEASING: IL PROPRIETARIO NON RISPONDE DELLE MULTE E DEI DANNI
· INCENTIVI AUTOMATICI…
FACCIAMO IL PUNTO
· Il
NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL PATRIMONIO: LA COMMISSIONE EUROPEA OLTRE BASILEA
· "E.LEASING: NON
SOLO UN SITO INTERNET"
· SKI MEETING INTERLEASING A SAN
MARTINO
· SCADENZARIO FISCALE FEBBRAIO 2000
· VITA ASSOCIATIVA
· CIRCOLARI
· RIUNIONI
· PARERI
EQUILIBRI E STABILITA': riflessioni da inizio millennio…
Per nostra fortuna, molte cose in natura e nelle vicende della
vita stanno in equilibrio. Ma certo all'acrobata che cammina sulla corda, noi associamo
una qualità di equilibrio molto diversa da quella di una normale passeggiata sul
marciapiede. Nonostante infatti ci sia una sicura situazione di equilibrio (altrimenti
l'acrobata non sarebbe sulla corda ma per terra…), è proprio la qualità
"instabile" di questo equilibrio a colpirci emotivamente ed a costringerci a
guardare le sue passeggiate con il fiato sospeso. Riconducendo le cose nell'ambito della
fisica classica, un equilibrio è stabile quando a seguito di una modificazione dello
stesso le forze in gioco agiscono nel verso di ripristinare la posizione originaria di
equilibrio. Viceversa è instabile (come ad esempio una pallina da golf sospesa sulla cima
di una sfera di cristallo), quando alla minima modificazione dell'equilibrio, le forze in
atto accentuano e accrescono il disequilibrio. Anche la teoria economica è piena di
applicazioni di questo genere, ad esempio nel processo di raggiungimento e mantenimento
del punto di equilibrio fra domanda e offerta. Questa lunga premessa per mettere in
guardia da un pericolo: quello di non riuscire sempre a riconoscere il contenuto di
instabilità di taluni equilibri in cui ci troviamo, magari anche da tempo, solo perché
le modificazioni che abbiamo sinora subito sono state o tutte in un determinato verso (a
favore dell'equilibrio) o comunque su un versante di stabilità. Talvolta purtroppo non ci
si accorge di cadere fintanto che non si supera il ciglio del baratro! Ebbene, cosa si è
verificato nel mercato del leasing in questi ultimi due anni? In estrema sintesi hanno
agito due grandi forze, fra loro contrapposte. Da un lato, una forza di
"compressione" degli spread di impiego. Il grafico qui sotto riporta una analisi
dello spread perso su ciascuna delle classi oggetto di rilevazione ai fini delle
segnalazioni per l'usura ed è la riprova matematica di quello che tutti gli operatori
stanno sperimentando purtroppo da molti mesi sulla propria pelle. Secondo una nostra stima
orientativa, il settore in due anni ha mediamente perso quasi due punti di spread, in
parte - circa uno 0,50 % - per lo spostamento sulle operazioni di maggior importo
unitario, ma per il restante punto e mezzo, riconducibile ad un vero e "reale"
vantaggio economico di cui ha beneficiato la clientela leasing. La seconda grande forza in
campo è stata l'allargamento dell'area di mercato. Un'azione che ha agito in un verso
diametralmente opposto alla contrazione degli spread e che si è tradotta in maggiori
impieghi a reddito. A colpi di incrementi percentuali a due cifre, il settore si è
infatti posizionato su un livello di investimenti dell'ordine dei 40.000 miliardi l'anno;
un ammontare che solo pochi anni fa, quando il Censis realizzava la ricerca sul
"Leasing verso il 2000", nessuno si azzardava a prospettare neanche per
paradosso. E come è ben noto all'evidenza empirica di ognuno, due forze contrapposte di
pari entità si bilanciano e instaurano un equilibrio. In breve, il sistema leasing ha
mantenuto una situazione di sostanziale equilibrio reddituale perché il minor contenuto
economico unitario dei nuovi impieghi è stato bilanciato dal maggior volume assoluto
degli impieghi stessi. Il vero problema adesso è capire se si tratti di un equilibrio
prospetticamente stabile oppure instabile. A tal fine dobbiamo effettuare delle semplici
simulazioni, cercando di prevedere cosa potrebbe succedere se si venissero a creare
perturbazioni, anche piccole, dell'equilibrio. La prima simulazione da fare è quella
sulla dinamica dei volumi. Ed è una simulazione doverosa, visto che già nel corso di
tutto il 1999 abbiamo assistito ad un graduale, seppur talvolta altalenante, rallentamento
della crescita dei volumi. Il primo a dare segni di stanchezza è stato lo strumentale,
che già da aprile si è posizionato su livelli di poco superiori alla mera stabilità. E
mentre l'automobilistico, grazie soprattutto alle ottime performance del comparto dei
veicoli industriali e commerciali, continua a mantenersi su ritmi di crescita ancora
sostenuti, persino l'immobiliare negli ultimissimi mesi ha dato qualche segno di
cedimento. Ebbene: come agirebbero le forze in gioco se in futuro si dovessero registrare
delle vere difficoltà nelle vendite? Inevitabilmente, ci sarebbe da parte di tutti gli
operatori una spinta ad abbassare i prezzi (e quindi gli spread) per riuscire a recuperare
- a danno dei concorrenti - quote di mercato ed a compensare così la perdita di volumi.
Dunque, all'indebolimento della spinta espansiva dei volumi si accompagnerebbe un nuovo,
ulteriore e più forte incremento della spinta di compressione degli spread. Ma minori
spread impongono maggiori volumi e quindi il disequilibrio sarebbe sottoposto ad un'azione
combinata di forze volte ad accentuarlo e non a ricondurre il sistema sull'originaria
posizione di equilibrio. Probabilmente, questa prima serie di riflessioni sarebbe già
sufficiente, ma forse non è inutile interrogarsi con una "simulazione"
sull'impatto del rischio di credito, anche se questa simulazione - fortunatamente –
è un po’ meno di attualità:. Il sistema bancario e finanziario sta infatti vivendo
in una situazione relativamente serena, che metaforicamente potremmo definire di
"alta marea", in cui gli scogli (cioè gli "incagli" e le
"sofferenze") sono sommersi da una generalizzata favorevole, situazione
congiunturale delle imprese. Grazie anche ai sacrifici ed alle radicali operazioni di
"pulizia" dei bilanci realizzate negli anni passati, gli operatori leasing si
posizionano ormai su incidenze del costo del rischio di credito compatibili con i seppur
ridotti contenuti reddituali delle nuove operazioni poste in essere. Ma anche se si tratta
di processi che evolvono lungo onde cicliche in genere molto "lunghe", non ci si
può non interrogare su cosa succederebbe se lo stato di salute delle imprese venisse
investito da una brutta "influenza" come quella che in questi giorni si è
abbattuta sul Nord Italia? Le società di leasing si troverebbero gradualmente costrette a
ricercare un innalzamento degli spread di impiego per fronteggiare non solo la maggior
rischiosità intrinseca alle operazioni di nuova assunzione, ma anche a quella
inevitabilmente destinata ad emergere sul portafoglio in essere, proprio come sulle coste
atlantiche con la marea in ritirata. Ancora una volta inoltre, il disequilibrio si
accompagnerebbe ad una risultante di forze che agirebbe in segno opposto a quello
necessario al riequilibrio. Si avrebbe infatti una contrazione del mercato potenzialmente
disponibile (meno clienti "buoni"…) e quindi ad una diminuzione dei volumi
di impiego disponibili che ingenererebbe un ulteriore fabbisogno di margini finanziari
assoluti per la copertura dei costi di gestione, che a loro volta tenderebbero ad
aumentare per la necessità di far fronte al crescente numero di posizioni irregolari. E
la richiesta di maggiori spread accentuerebbe ulteriormente le difficoltà
nell'acquisizione commerciale di nuovi impieghi e così via… Il quadro sin qui
delineato, proprio perché costruito attraverso ipotesi per definizione paradossali, ha
ovviamente il difetto di assumere subito toni troppo catastrofici, un po' come quelle
cassandre "ecologiche" dell'ottocento che prevedevano che la città di Londra,
con il crescere del numero di carrozze a cavallo in circolazione, sarebbe finita sommersa,
nel giro di qualche decennio, sotto una coltre di sterco. Però proprio perché giungono a
conclusioni estreme, queste elucubrazioni hanno il pregio di stimolarci ad una riflessione
"da inizio anno" sulla natura degli equilibri in cui viviamo e ad attrezzarci
per tempo alle nuove sfide che il nuovo millennio inevitabilmente prima o poi ci
presenterà. Torna Su
I CONTI
ECONOMICI DEL PRIMO SEMESTRE 1999 EVIDENZIANO UNO BUONO STATO DI SALUTE DEL SETTORE
In questi giorni l'Associazione ha restituito a tutte le 53
Associate aderenti all'iniziativa, le elaborazioni sul conto economico del 1° semestre
1999 secondo lo schema di riclassifica a scalare riportato nel box. Un'iniziativa nuova,
estremamente apprezzata perché consente a ciascuna società di leasing di valutare già a
metà anno le proprie performances reddituali confrontandosi non solo con il campione
totale, ma anche con una serie numerosa di sottocampioni mirati. Affermare ad esempio che
la propria incidenza delle commissioni passive non è in linea con il dato del campione
totale ( circa il 7 % del totale degli interessi attivi) potrebbe indurre a conclusioni
sbagliate le società captive attive esclusivamente sul prodotto auto; analizzando invece
i dati relativi ai due sottoinsiemi "società con rete di vendita prevalente
fornitori" o "società attive essenzialmente sul prodotto auto", le due
incidenze - rispettivamente pari al 9,85 % ed all'11,59% - risultano naturalmente ben
differenti e superiori a quelle - ad esempio - del campione delle "società a
prevalente rete di vendita bancaria" (che hanno un'incidenza delle commissioni
passive del 3,48%). Ma è solo un esempio, perché è possibile realizzare il benchmarking
su praticamente tutte le principali voci di costo e di ricavo confrontandosi con una serie
di sottocampioni davvero molto ampia: società ad operatività essenzialmente regionale
ovvero nazionale; a capitale nazionale o a capitale estero; attive solo nel leasing o
anche su altri prodotti (factoring, credito al consumo ecc.); le prime 12 del comparto;
attive solo sul prodotto auto; con rete di vendita prevalente bancaria, fornitori, mista o
diretta. L'impostazione di analisi è stata messa a punto dopo un lungo lavoro realizzato
dall'Associazione nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro. Va da sé che l'utilità
dei dati così disponibili potrà esprimersi a pieno solo con la graduale costruzione di
serie storiche significative che consentiranno di valutare le evoluzioni tendenziali
registrate nel tempo dagli operatori. Per questo, attendiamo con molto interesse l'invio
(previsto per fine aprile) da parte delle Associate dei dati economici e patrimoniali
relativi alla chiusura al 31.12.1999 per poter effettuare - per la prima volta -
un'analisi dell'evoluzione dei risultati rispetto alla prima raccolta fatta al 31.12.1998.
Ovviamente, quei pochi che ancora non fanno parte del campione, fanno sempre a tempo ad
aderire all'iniziativa: l'unico vincolo alla partecipazione è quello di essere Associati
ad Assilea e di essere soggetti alle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari
finanziari ex. Art. 107, in quanto la procedura utilizza i dati dei dischetti che le
società inviano a scadenze predefinite alla Banca d'Italia. E questo è un grandissimo
vantaggio, perché partecipare non costa nulla: si tratta solo di "copiare"
quello che si manda comunque in Banca d'Italia e di mandarlo anche in Assilea per tempo.
La grande novità di quest'ultima elaborazione è che anche le due principali società di
leasing operanti con statuto "banca" sono entrate a far parte del campione. In
verità, per loro è stata un po' più dura, in quanto hanno dovuto procedere ad una
elaborazione ad hoc dei dati dei propri archivi informatici secondo la logica - più
dettagliata - della matrice VIF (mentre loro per le segnalazioni utilizzano la matrice
delle banche…). Ma siamo convinti ne sia valsa la pena, perché monitorare con
attenzione e tempestività le proprie performances è indispensabile se si vuol perseguire
l'efficienza… Schema di riclassifica adottato per il CONTO ECONOMICO RICAVI
LOCAZIONE Ammortamenti Finanziari Leasing Interessi Attivi Leasing Interessi Attivi di
Prelocazione Totale Interessi Attivi Leasing Interessi attivi per Factoring,
Credito al consumo e vari Interessi di mora Interessi attivi da istituzioni
finanziarie/creditizie Interessi attivi su titoli (compresa securitization) Altri
Interessi (compresi interessi su credito IVA) Altri proventi finanziari TOTALE
INTERESSI ATTIVI Totale interessi passivi (I.P.) Saldo proventi / Oneri su derivati
Saldo negoziazioni cambi Spese e commissioni Bancarie MARGINE FINANZIARIO Commissioni
passive Proventi Gestione Leasing Oneri gestione Leasing Margine dei Servizi
Leasing Commissioni attive Factoring, Consumo e Altre Proventi di Gestione Factoring Margine
degli altri Servizi MARGINE DI INTERMEDIAZIONE Svalutazione crediti Accantonamento
fondo rischi su crediti Riprese di valore su crediti Saldo Plus/minusvalenze cessione beni
in leasing Costo del Rischio di Credito Costi del personale Altri costi
amministrativi e generali Ammortamenti beni propri Costi Struttura RISULTATO di
GESTIONE Saldo negoziazione titoli Saldo proventi ed oneri diversi Saldi componenti
straordinarie Accantonamenti/Utilizzi fondo rischi generali d'impresa Accantonamento fondo
rischi (probabili o certi) RISULTATO ANTE IMPOSTE (R.L.) Imposte e tasse esercizio RISULTATO
FINANZIARIO NETTO (R.N.) Torna Su
I PROBLEMI DEL
LEASING ADOSSE’
di Renato Clarizia
A seguito della ufficiale ammissione di liceità del lease-back da parte del Secit,
molti ritornano ad interrogarsi sui vantaggi e sui rischi connessi ad una particolare
nicchia operativa, quella del leasing adossé, su cui le opinioni degli esperti sono da
sempre controverse. Pubblichiamo a tal proposito quella del Prof. Renato Clarizia Nel
cd leasing adossé un fornitore vende i beni ad un intermediario finanziario che
glieli cede in locazione finanziaria con facoltà di sublocarli a terzi. Si tratta,
pertanto, di un lease back collegato a sua volta ad una operazione di locazione
semplice (tra il fornitore e la propria clientela). Generalmente, vi è un accordo tra il
fornitore (utilizzatore) e il cliente finale, per cui il primo si obbliga ad esercitare
l’opzione di acquisto verso l’intermediario finanziario, per consentire al
cliente di esercitare a sua volta validamente l’opzione di acquisto. Sono evidenti i
vantaggi che presenta siffatta formula finanziaria per tutti i soggetti che partecipano
all’operazione: l’intermediario finanziario non deve procedere alla valutazione
del rischio di vari clienti ma soltanto del fornitore; quest’ultimo incassa
immediatamente il corrispettivo della vendita che può investire nel ciclo produttivo
della propria azienda e può offrire buone soluzioni di pagamento rateale alla propria
clientela. Se dunque dal punto di vista economico-finanziario l’operazione si
presenta di indubbio interesse, problemi di qualificazione e di liceità si pongono,
invece, sul piano giuridico. Il Testo unico bancario ha sancito inequivocabilmente la
natura finanziaria della locazione finanziaria, riservandone peraltro l’esercizio
professionale nei confronti del pubblico alle banche e agli intermediari finanziari
vigilati, il cui oggetto esclusivo (ai sensi dell’art. 106, 2° comma Testo unico)
deve appunto essere l’attività finanziaria. Il cd leasing adossé,
presentandosi nella propria struttura contrattuale essenziale come un lease back,
ha sicuramente natura finanziaria e quindi sotto tale profilo gli intermediari finanziari
possono senza dubbio perfezionare siffatti contratti, in linea con quanto prescritto nel
Testo unico. Dal punto di vista giuridico, a prescindere dalle problematiche che pone di
per sè l’operazione di lease back e sulle quali ci soffermeremo tra poco, la
apparente "novità" del leasing adossé è data dalla conoscenza da parte
del concedente che dei beni locati non disporrà l’utilizzatore, bensì la clientela
di quest’ultimo. Siffatta peculiarità può incidere sulla qualificazione del
contratto sì da determinarne la non configurabilità come locazione finanziaria, o meglio
come leasing assimilabile nella disciplina alla locazione finanziaria, o, meglio
ancora, come lease back? A siffatto quesito si potrebbe agevolmente rispondere che
di come l’utilizzatore disporrà del bene non deve e non può interessare il
concedente, se non in un’ottica "conservativa", nel senso che egli deve
essere messo in grado di poter verificare che l’utilizzatore, o chi per lui, ne
faccia un uso "corretto" affinché, qualora alla scadenza del contratto non sia
esercitato il diritto di opzione all’acquisto e quindi il bene ritorni nella piena e
completa disponibilità del concedente, questi ne possa ancora trarre qualche utilità.
Inoltre che l’utilizzatore lochi a terzi il bene di cui dispone in locazione
finanziaria è una circostanza che può verificarsi anche in un’ordinaria operazione
(trilaterale) di locazione finanziaria e ciò non incide né sulla causa
dell’operazione (che rimane finanziaria) né tantomeno ne pregiudica la liceità. Si
è solo rilevato in dottrina che non può definirsi la "sublocazione" come
"sublease", come "sublocazione finanziaria" per vari motivi,
tra i quali, principalmente, la carenza della qualità di intermediario abilitato
dell’utilizzatore-sublocatore. In verità, si è però posto - anche per
l’ordinaria operazione di locazione finanziaria in cui l’utilizzatore dia in
locazione (semplice) i beni di cui dispone- il problema di se, rilocando
l’utilizzatore il bene a terzi, si soddisfi ugualmente il requisito della
strumentalità del bene oggetto della locazione finanziaria. Sul punto della
strumentalità va fatta una chiarificazione. A livello legislativo se ne parla per le
implicazioni di carattere fiscale che può avere ai fini della deducibilità dei canoni da
parte dell’utilizzatore, mentre dal punto di vista civilistico - in assenza di una
definizione legislativa che lo consacri - rileva per la distinzione rispetto al cd leasing
al consumo. Voglio dire che allo stato attuale non vi è una norma di legge che
preveda esplicitamente come caratteristica peculiare propria della locazione finanziaria
la strumentalità dei beni locati all’attività dell’utilizzatore, anche se sul
punto vi è una larga condivisione di opinione in giurisprudenza ed in dottrina. Ma i
problemi più rilevanti, quanto alla liceità dell’operazione di leasing adossé,
emergono nella generale valutazione dell’operazione di lease back attuata in
relazione alla successiva locazione dei beni a terzi. Infatti, se oggi il normotipo lease
back può ritenersi pienamente lecito sia sul piano civilistico che su quello fiscale
(è appena il caso di richiamare le sentenze della Corte di Cassazione nn. 10805/95,
6663/97, 4095/98, 4612/98 e la delibera 7 giugno 1999 del SECIT con la quale
l’Amministrazione finanziaria ha deciso di abbandonare le controversie promosse
innanzi alle Commissioni tributarie), ciò non esime comunque il giudice dal valutare caso
per caso se la suddetta liceità ricorre nel caso di specie o se, invece, non si abbia
contrarietà al divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 cod. civ. e quindi
la fattispecie concreta debba essere dichiarata nulla. Tra i vari criteri discretivi
indicati dalla Cassazione ritroviamo quello che i beni oggetto del contratto devono essere
strumentali all’attività dell’utilizzatore e non devono essere da lui prodotti
o giacenti in magazzino. D’altro canto, con riguardo a questo specifico aspetto,
aveva avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Pavia con sentenza del 1 aprile 1988 (in Foro
italiano, 1989, I, 1270): "Ora se solo si consideri che nella fattispecie i
leasing in esame non possono ritenersi stipulati sul modello essenziale ed indefettibile
della concessione in godimento di un bene strumentale - senza di che non si può concepire
un rapporto di locazione finanziaria - posto che trattasi di due macchinari che - guarda
caso- costituiscono proprio la tipologia merceologica della società utilizzatrice secondo
il suo precipuo oggetto sociale e come tali quindi funzionalmente destinati al commercio
da parte di essa e non già all’utilizzazione nel proprio processo produttivo, la
conclusione che ne deriva altro non può essere che riconnettere lo scopo
dell’operazione all’ottenimento di una provvista finanziaria assistita da
garanzia reale in violazione del divieto di patto commissorio". In definitiva, se
l’operazione di lease back ha per oggetto beni che non si inseriscono
nell’azienda dell’utilizzatore, ma sono da quest’ultimo trasferiti nella
disponibilità del terzo, il permanere del diritto di proprietà in capo al concedente
verrebbe a svolgere - a parere del giudice pavese - un’esclusiva (o quanto meno
prevalente) funzione di garanzia che è vietata dall’art. 2744 cod. civ. e rende
nulla l’intera operazione. In verità, le pur lucide argomentazioni svolte dal
Tribunale di Pavia hanno, a me sembra, il difetto di non considerare compiutamente il
mutamento dal 1942 (anno di emanazione del codice civile) ad oggi delle tecniche di
finanziamento offerte e delle modalità di funzionamento del mercato nel suo complesso,
sicché la stessa nozione di "strumentalità" dei beni - almeno dal punto di
vista civilistico - assume un significato suo proprio, autonomo e distinto rispetto a
quello in campo fiscale, dianzi richiamato. E’ indubbio, infatti, che la norma
dell’art. 2744 cod. civ., recante il divieto del patto commissorio, si inseriva in
una "logica" che attribuiva ancora al diritto di proprietà il primato nella
disponibilità dei mezzi di produzione, sicché effettivamente il suo trasferimento a
scopo di garanzia poteva risolversi in un comportamento lesivo della cd. par condicio
creditorum", cioè poteva condurre ad avvantaggiare un creditore a scapito di
altri. Lo sviluppo della società capitalistica ha, invece, evidenziato che
l’imprenditore per l’esercizio della propria attività non ha bisogno di essere
proprietario dei mezzi di produzione, ma basta che ne possa disporre pienamente, seppure
ad altro titolo: orbene il leasing, in tutte le sue forme, ne è un esempio
lampante. L’attenzione dell’operatore del diritto si sposta, perciò, dalla
considerazione dell’importanza della proprietà dei mezzi di produzione al
finanziamento dell’attività imprenditoriale, in tutte le forme, soprattutto in
quelle più sviluppate e moderne. Ecco che allora il finanziamento diviene di per sé
"strumentale" all’esercizio dell’attività, perché ne facilita la
realizzazione. E’ appunto quanto avviene nel leasing adossé, dove il
fornitore svolge normalmente l’attività di produzione e di commercializzazione dei
propri prodotti, sicché il leasing adossé consente di svilupparne e
migliorarne la realizzazione. Il leasing, cioè, diventa uno "strumento"
esso stesso per ampliare ed incrementare l’attività aziendale, e per migliorare
anche il rapporto con la clientela. Cosa diversa - ma non è quella di cui ci occupiamo
qui e non è la nozione di leasing adossé alla quale mi sono richiamato - è se il
fornitore, invece, intende, come suol dirsi, finanziarsi il magazzino, perfezionando
un’operazione di lease back sui prodotti finiti, non ancora venduti. E’
evidente che in tal caso la "logica" perseguita è diversa e non può
individuarsi alcuna "strumentalità" dell’operazione nel senso dianzi
descritto. Un’ultima considerazione di carattere pratico attiene poi al momento in
cui potrebbero venire in evidenza le preoccupazioni sulla liceità dell’operazione e
cioè al profilo patologico: l’inadempimento del fornitore-utilizzatore. Ancora una
volta, dunque, risalta come principale nell’ambito dell’operazione di leasing
(sia esso finanziario, adossé o lease back) il momento
dell’istruttoria preventiva sull’affidabilità finanziaria. Per il leasing
finanziario si tratterrà di valutare la bontà della nuova iniziativa, per il leasing
adossé ed il lease back si tratterrà di valutare la bontà e la capacità
reddituale di tutta l’attività esercitata. In conclusione, l’operazione di leasing
adossé suscita vari e seri dubbi sul piano della sua fattibilità giuridica, ma nel
contempo è supportata da altrettante valide argomentazioni a sostegno della sua validità
giuridica. In definitiva, non deve esistere né un atteggiamento di totale e assoluto
disfavore né tantomeno di generalizzata e incondizionata accettazione: è
un’operazione i cui oggettivi maggiori rischi vanno attentamente valutati caso per
caso, in ragione del peculiare settore merceologico in cui si svolge l’attività del
fornitore-utilizzatore, della tipologia dei beni, della durata e della rilevanza economica
dell’operazione. Quella stessa "filosofia" del caso per caso che,
d’altro canto, caratterizza l’attività dell’interprete
nell’accostarsi all’operazione di lease back, soprattutto nel caso di sua
patologia. Torna Su
AUTO IN LEASING: IL PROPRIETARIO NON RISPONDE DELLE MULTE E DEI DANNI
di Gianluca De Candia
Il settore della locazione finanziaria ha conseguito un
importante risultato grazie alla sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha affermato
l'importante principio per cui è il conducente o l'autore della trasgressione e non il
proprietario a rispondere delle multe e dei danni derivanti dalla circolazione di auto in
leasing. Nella fattispecie la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza
n°12192/99, relatore Alfonso Amatucci, depositata il 29 ottobre 1999 ha respinto il
ricorso presentato dal Comune di Roma. L’amministrazione capitolina aveva inviato
alcune cartelle esattoriali per multe e contravvenzioni al Codice della Strada alla banca
che risultava intestataria dell’auto; quest’ultima però si era opposta al
pagamento e rivolta alla magistratura. Nel dicembre 1997 il Pretore aveva dato torto al
Comune che si era avvalso della facoltà di scegliere indifferentemente a chi inviare
l’avviso e a chi richiedere il pagamento per la violazione. Questa facoltà di scelta
da parte dell’amministrazione capitolina è stata totalmente disconosciuta dalla
Cassazione che ha accolto in pieno le obiezioni sollevate dalla banca destinataria delle
multe. Nelle motivazioni alla sentenza i giudici della Cassazione chiariscono la portata
dell’art.196 del Codice della Strada, che prevede, in caso di violazioni
amministrative commesse dal conducente, la responsabilità solidale del proprietario o -
in sua vece - di chi ha l’usufrutto o comunque l’utilizzazione del veicolo. La
Suprema Corte rileva, infatti, che, in caso di automobile data in usufrutto o in leasing,
solo l’usufruttuario o l’utilizzatore "hanno il possesso del veicolo e sono
in grado di controllarne la circolazione". Di conseguenza, sia per i danni derivanti
dalla circolazione (in base agli articoli 2054, comma 3, cod. civ. e 91, comma 2, C.d.S.)
che per le sanzioni pecuniarie collegate alla violazione delle norme del codice della
strada (ai sensi dell’art.196, comma 1, C.d.S.), "responsabile solidale con il
conducente o, rispettivamente, con l’autore della violazione, è in tali casi
l’usufruttuario, l’acquirente o l’utilizzatore in locazione finanziaria del
veicolo e non il proprietario, che è del tutto estraneo al procedimento sanzionatorio e
che l’amministrazione non ha alcuna discrezionale facoltà di perseguire".
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INCENTIVI
AUTOMATICI… FACCIAMO IL PUNTO
di Danila Parrini
E’ di recente pubblicazione l’analisi sugli strumenti
automatici in favore delle imprese realizzata dalla Direzione Generale per il
coordinamento degli Incentivi alle imprese del Ministero dell’Industria del Commercio
e dell’Artigianato e dall’Istituto per la Promozione Industriale che focalizza i
risultati dell’applicazione delle L. 140/97, L. 341/95 per le aree depresse e L.
266/97 per tutto il territorio nazionale. Il meccanismo dell’incentivazione
automatica rappresentato dalla citata normativa è stato di grande successo tanto da far
aprire e chiudere lo stesso giorno i bandi relativi alla L. 341 e alla L. 266. Questo
anche per la semplificazione e standardizzazione dell’intervento pubblico a favore
delle imprese dettato dal D.L. 123 del 1998 che ha evidenziato nell’operatività
degli incentivi automatici estrema facilità di accesso, ridotti adempimenti a carico del
richiedente, immediato utilizzo del beneficio fiscale. Il grande successo però ha portato
obbligatoriamente alla ripartizione percentuale dei fondi disponibili per i bandi 341 e
266; è stato infatti possibile concedere solo il 75% delle agevolazioni richieste per il
bando dedicato alle aree depresse ed il 50,85% a quello nazionale. Ed ora qualche numero.
Per la L. 140 sono stati concessi per 1.507 domande, 126,3 mld di lire di cui il 96%
(121,2 mld) al nord dove hanno fatto da padrone la Lombardia, l’Emilia Romagna ed il
Veneto, aggiudicandosi il 56,8% del totale. Ma è in queste regioni che si sviluppano i
maggiori investimenti: si sono infatti qui mossi circa 450 mld pari al 59,5% del totale
degli investimenti relativi ad iniziative localizzate al Centro Nord con una media di
investimento per domanda di 522 ml di lire. In riferimento alla L. 341 dedicata alle aree
depresse sono stati prenotati 970,5 mld di lire di agevolazioni di cui circa il 73% (709
mld) destinati al Mezzogiorno. Qui sono la Campania e la Puglia a spartirsi oltre la metà
della quota prenotata al Sud. Le 7.471 domande pervenute daranno investimenti dedicati
prevalentemente ad iniziative di ampliamento pari a circa 4.290 mld di lire soprattutto
nelle regioni del Centro Nord dove oltre due terzi del totale degli investimenti è
concentrato in Piemonte, Veneto e Toscana. L’investimento medio per domanda è 620 ml
per il Sud e 540 ml per il Nord. I 600 mld dedicati alla L. 266 sono prenotati per il 55%
dal Centro Nord ed il 45% dal Mezzogiorno. 16.000 domande presentate per tre quarti da
solo sei regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Campania con
un’agevolazione media per domanda di circa 24 ml per il Centro Nord con un
investimento medio per domanda pari a 367 ml di lire e 80 ml per il Mezzogiorno con un
investimento medio per domanda pari a 303 ml di lire. Gli investimenti totali realizzabili
saranno di circa 5.700 mld dedicati prevalentemente alla realizzazione di ampliamenti di
cui più dell’83% nel Centro Nord. Attendiamo solo il rifinanziamento. Torna Su
Il
nuovo schema di regolamentazione del patrimonio: la Commissione Europea oltre Basilea
Tratto dall’articolo "Capital adequacy: EC beyond
Basel" pubblicato sulla rivista LeasingLife di gennaio 2000.
di Beatrice Tibuzzi
Il 18 novembre 1998, la Commissione Europea ha emesso un
documento di consultazione come parte del suo processo di revisione della regolamentazione
del patrimonio delle istituzioni creditizie nell’Unione Europea. La consultazione,
che vuole essere un complemento alla revisione in corso da parte del Comitato di Basilea,
si focalizza su aspetti di particolare interesse nell’Unione Europea. Esistono delle
differenze tra la legislazione comunitaria e l’Accordo di Basilea. I regolamenti
comunitari si applicano a tutte le banche e società finanziarie, mentre l’Accordo di
Basilea è diretto agli organismi internazionali. Le regole europee sul consolidamento
sono dunque più ampie di quelle del Comitato di Basilea. Poiché sono in atto processi di
revisione da ambo le parti, è probabile che le differenze tra i due regimi diventino meno
significative. La revisione complessiva affronterà la questione della ponderazione dei
rischi. Coprirà anche aree quali il consolidamento, le tecniche di mitigazione dei rischi
e l’abilitazione delle autorità nazionali di regolamentazione ad adeguare i
requisiti minimi di capitale di intermediari individuali per riflettere gli specifici
profili di rischio. E’ interessante notare che per le società di leasing la
ponderazione dei rischi da applicare per i crediti verso governi regionali ed autorità
locali è in corso di revisione. Mentre nel Regno Unito questi richiedono una ponderazione
del 20%, in alcuni stati membri possono avere una ponderazione nulla. La Commissione
Europea ritiene necessario prendere in considerazione l’introduzione di un approccio
standard e di valutare se debba continuare ad esserci discrezionalità
nell’aggiustare la ponderazione dei rischi verso queste controparti. Attualmente
tutti i crediti verso imprese richiedono una ponderazione del 100%. Una proposta sotto
esame nel processo di revisione della Commissione Europea ed in quello del Comitato di
Basilea è quella di legare la ponderazione del rischio di una controparte al suo rating.
Tuttavia, uno dei problemi legati a questa proposta è lo scarso numero di imprese che
hanno un rating. Di conseguenza, un suggerimento che è stato portato avanti è quello di
consentire un trattamento preferenziale nella ponderazione solo per i crediti di quelle
imprese che hanno i livelli di rating più alti. Questo approccio aiuterebbe a raggiungere
uno degli obiettivi della revisione: assicurare che il rischio economico di una
transazione sia con maggior accuratezza riflesso nella ponderazione del rischio applicata
alla controparte. Un altro approccio sarebbe quello di usare sistemi interni di rating. La
Commissione Europea ha proposto che alle autorità di regolamentazione nazionali venga
dato un maggior potere nello stabilire diversi requisiti di capitale per diversi
intermediari. Questi dipenderebbero dai relativi profili di rischio e dalle tecniche di
monitoraggio e gestione dei rischi degli intermediari. E’ intenzione della
Commissione Europea seguire il processo di consultazione per redigere la bozza di
Direttiva su quest’area che introdurrà probabilmente maggiori cambiamenti al regime
di regolamentazione del capitale. La Commissione Europea ha chiesto risposta alla
consultazione entro il 31 marzo 2000. Torna
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"E.leasing:
non solo un sito Internet"
Tratto dall’articolo "E.leasing: not only just a web
site" di Tony Langford – consulente alla APAK Systems Ltd - pubblicato sulla
rivista LeasingLife di gennaio 2000.
A cura di Beatrice Tibuzzi
Considerando che gli esperti affermano che per la fine del 2000
saranno concluse attraverso il commercio elettronico circa 6 miliardi di euro di
transazioni, sembra chiaro che l’ "e-commerce" ormai è qui ed è qui
"per restare". Comunque, l’e-commerce, nel senso di semplice
transizione che consente di effettuare elettronicamente ciò che prima andava fatto
manualmente, è solo una parte del fenomeno. L’"e-business,"
un’espressione coniata dall’IBM pochi anni fa, include
l’"e-commerce", ma aggiunge una nuova dimensione al fenomeno per il suo
potenziale di trasformazione dei processi e delle relazioni economiche. Una proposta di e-business
non è semplicemente una soluzione tecnologica, incorpora un cambiamento culturale ed
organizzativo. Un cambiamento può essere doloroso, per questo è vitale la comunicazione
e l’impegno del management più esperto. Alla fine, un approccio graduale di
misurazione, monitoraggio e promozione di iniziative di successo guadagnerà consensi e
spingerà in avanti il business su un'onda di impegno ed entusiasmo. La tecnologia
"web" di oggi rende l’avvento del commercio elettronico una realtà.
Ovviamente, la scelta dell’infrastruttura tecnologica è importante. Uno standard
industriale, portatile, lo sviluppo di strumenti scalari che consentono la loro
integrazione con gli strumenti di back-office esistenti presenta vantaggi
significativi che forniscono benefici reali, come la minimizzazione dei rischi, la
riduzione dei costi e la creazione di un contesto di evoluzione strategica del e-business
da affinare alla parallela evoluzione dei bisogni dell’e-business. L'adozione
di uno specifico sistema, con il suo database particolare, interfacciato al sistema
esistente è una soluzione efficace. Un simile approccio consente il monitoraggio del
sistema, una gestione del controllo e dell’efficienza dello stesso autonoma e senza
alcun impatto sui sistemi esistenti. Nella fase di progettazione è necessario prendere in
dovuta considerazione le prestazioni del sistema. La performance e la flessibilità
dell’applicazione sarà testata e valutata fin dal primo giorno e l’esito di
tali giudizi influenzerà la percezione che i clienti avranno della società.
Un’applicazione personalizzata, ricca di contenuti multimediali, non è destinata a
funzionare se ci vogliono cinque minuti per fare il download della prima pagina.
Un’organizzazione di qualità necessita di un’applicazione di qualità; valutate
dunque attentamente la capacità operativa del vostro Internet Service Provider. La
cosiddetta "rivoluzione elettronica" crea nuove opportunità per gli
intermediari finanziari; alcuni possono prendere in considerazione il potenziale risparmio
di costi, altri la possibilità di entrare a basso costo in un nuovo mercato, per altri
può essere più importante lo snellimento dei processi esistenti. In verità sono aperte
tutte le opzioni, questo è un nuovo gioco nel quale le vecchie regole verranno presto
spazzate via. Aspetti legali quali la firma elettronica, la tutela del consumatore ecc.,
verranno affrontati. Dunque non ci sono ostacoli che non potranno essere superati? Sì e
no. I dealer, i broker, così come i clienti devono chiedersi, perché utilizzatori e
fornitori del servizio dovrebbero trattare con me per via elettronica? Sto fornendo
risposte più veloci alle richieste di finanziamento, sto fornendo condizioni più
attraenti, sto fornendo informazioni più utili di quelle che sarebbero normalmente
disponibili? Date le risposte giuste a queste domande ed il vostro e-business
decollerà. Come in ogni nuova iniziativa, ci sono rischi e benefici. Non c’è dubbio
che l’e-business offra grandi potenzialità: con un po’ di immaginazione,
un approccio specifico ed una soluzione di sistema flessibile, si possono conquistare
vantaggi competitivi e sfruttarne gli… e-normi benefici. Torna Su
SKI MEETING
INTERLEASING A SAN MARTINO Sarà S. Martino di
Castrozza che - dal 24 al 26 marzo - ospiterà la XVI edizione dello Ski Meeting
Interleasing. L’organizzazione della manifestazione edizione 2000, che ricordiamo è
riservata agli operatori del settore leasing, è affidata a Banca Italease. Il Regolamento
di riferimento ha una nuova veste (il nuovo testo è pubblicato qui di seguito); è stato
infatti rivisitato sulla base di suggerimenti e osservazioni avanzate dalle società
partecipanti alle precedenti edizioni. In bocca al lupo a tutti i partecipanti.
REGOLAMENTO DEL "TROFEO LEASINT" EUROSKIMEETING
INTERLEASING 1 – Alla gara per l’assegnazione del Trofeo Leasint potranno
partecipare gli amministratori e i dipendenti (diretti o comandati dal gruppo di
appartenenza) delle Società di leasing italiane ed europee in servizio attivo alla data
di chiusura delle iscrizioni ed i loro familiari diretti e conviventi. Sono invece
esclusi: agenti, brokers, ricuperatori e tutte le altre categorie di intermediari non alle
dirette dipendenze delle Società di leasing. 2 – Le Società collaboreranno alla
buona riuscita della manifestazione certificando per iscritto l’elenco dei propri
concorrenti, che sarà trasmesso alla Società Organizzatrice, corredato da fotocopia del
documento d’identità e del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva per
ciascun partecipante. L’elenco, che dovrà essere reso disponibile anche su foglio
elettronico (Excell) e riportare per ogni concorrente le seguenti informazioni (v. schema
1): <anno di nascita> <cognome e nome> <società> <dipendente/grado
di parentela> <nucleo familiare>. 3 – La prova di gara consisterà in uno
slalom gigante da disputarsi su un tracciato scelto dalla Società Organizzatrice, in modo
da offrire divertimento a tutti i partecipanti e non solo ai più esperti. Per i
concorrenti fino a 10 anni sarà organizzato un percorso di gara più breve ispirandosi ai
regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e sarà previsto un
premio per la partecipazione. 4 – I gareggianti saranno suddivisi in categorie in
base all’età e al sesso, come indicato nello schema 2. Le categorie dei
"pulcini, cuccioli e ragazzi" sono miste mentre le altre prevedono la
distinzione tra maschi e femmine. Escludendo le categorie dei "pulcini, cuccioli,
ragazzi e pionieri", qualora non vi siano almeno tre iscritti per singola categoria,
si procederà d’ufficio all’iscrizione nella categoria immediatamente superiore
(o inferiore nel caso della categoria veterani 4). 5 – Gli ordini di partenza per
ciascuna categoria saranno stabiliti con estrazione a sorte. La Società Organizzatrice si
impegna a garantire la presenza di un giudice a metà percorso che segnali via radio il
"pista libera" al giudice in partenza, per evitare il problema dei sorpassi
dovuto al possibile divario tecnico tra i concorrenti. 6 – Sarà stilata una
"Classifica di categoria", in base alla quale saranno premiati i primi tre
arrivati e sarà assegnato il punteggio di cui allo schema 3, che si ispira a quello della
Coppa del Mondo di Sci, valido ai fini della classifica generale per Società. 7 – La
"Classifica Generale per Società", in base alla quale saranno premiate le prime
tre società e sarà assegnato il Trofeo Leasint, sarà determinata sommando i punti che i
concorrenti di ciascuna Società avranno conseguito nelle diverse categorie. La Società
vincitrice custodirà il Trofeo fino all’edizione successiva, momento in cui dovrà
rimetterlo in palio. 8 – La società prima classificata organizzerà la
manifestazione successiva, sempre che non abbia organizzato una delle precedenti quattro
edizioni compresa l’ultima gareggiata. Nel qual caso l’onore spetterà alla
prima tra quelle successivamente classificatesi che non abbia organizzato una delle ultime
quattro edizioni. Qualora una società di leasing si proponga quale organizzatrice della
successiva edizione, pur non avendone il diritto, la sua candidatura potrà essere
accettata con l’assenso di tutte le società aventi diritto per posizione di
classifica. 9 – La Società Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per
incidenti a concorrenti, terzi o cose che si dovessero verificare durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione; si impegna, peraltro, a stipulare un’apposita
copertura assicurativa antinfortunistica limitatamente al percorso di gara. 10 –
L’iscrizione alla gara è gratuita ed implica automaticamente l’accettazione del
presente regolamento. Per quanto in esso non contemplato valgono le norme previste dal
regolamento della F.I.S.I.. 11 – I numeri di partenza saranno distribuiti secondo le
modalità che saranno comunicate dalla Società Organizzatrice. 12 – Non sarà
consentita la partenza a coloro che non saranno preventivamente identificati. 13 –
Ogni variazione al presente regolamento dovrà essere preventivamente sottoposta
all’approvazione di una commissione presieduta dalla Sanpaolo Leasint SpA ideatrice
della manifestazione e da tutte le Società interessate a contribuire al successo e al
miglioramento della manifestazione.
SCHEMA 1 –ELENCO PARTECIPANTI XIII SKI MEETING
PROG. | ANNO DI NASCITA | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | DIPENDENTE/PARENTELA | FAMIGLIA |
1 |
|||||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
SCHEMA 2 - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE IN BASE ALL’ANNO DI NASCITA E ALLA CATEGORIA PER L’EDIZIONE CHE SI SVOLGE NELL’ANNO 2000
PROGR. | CATEGORIA | ANNO DI NASCITA | ETA’ MASSIMA INDICATIVA ANNI | CATEGORIA |
1 |
pulcini |
successivi 93 |
7 |
mista |
2 |
cuccioli |
92/90 |
10 |
mista |
3 |
ragazzi |
89/85 |
15 |
mista |
4 |
giovani |
84/80 |
20 |
femminile e maschile |
5 |
seniores 1 |
79/75 |
25 |
femminile e maschile |
6 |
seniores 2 |
74/70 |
30 |
femminile e maschile |
7 |
seniores 3 |
69/65 |
35 |
femminile e maschile |
8 |
veterani 1 |
64/60 |
40 |
femminile e maschile |
9 |
veterani 2 |
59/55 |
45 |
femminile e maschile |
10 |
veterani 3 |
54/50 |
50 |
femminile e maschile |
11 |
veterani 4 |
49/45 |
55 |
femminile e maschile |
12 |
pionieri |
44/antecedenti |
oltre |
femminile e maschile |
SCHEMA 3 - PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER CATEGORIA
CLASSIFICA |
PUNTI |
1 |
100 |
2 |
80 |
3 |
60 |
4 |
50 |
5 |
45 |
6 |
40 |
7 |
36 |
8 |
32 |
9 |
29 |
10 |
26 |
11 |
24 |
12 |
22 |
13 |
20 |
14 |
18 |
15 |
16 |
16 |
15 |
17 |
14 |
18 |
13 |
19 |
12 |
20 |
11 |
21 |
10 |
22 |
9 |
23 |
8 |
24 |
7 |
25 |
6 |
26 |
5 |
27 |
4 |
28 |
3 |
29 |
2 |
30 |
1 |
successivi |
1 |